Come lo scorso anno la domanda può essere presentata dal genitore in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. Nell’ipotesi di nascite gemellari o adozioni plurime (ossia avvenute contestualmente), occorre una domanda per ogni figlio nato o adottato. La procedura di presentazione telematica della domanda è raggiungibile dal sito Inps, digitando nel motore di ricerca “Assegno di natalità”, selezionando tra i risultati la Scheda Prestazione “Assegno di natalità (Bonus Bebè)” e cliccando poi all’interno della scheda sul pulsante “Accedi al servizio”.
Per l'inoltro dell'istanza occorre essere in possesso del PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto (oppure una identità SPID di livello 2 o superiore; una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Gli interessati possono fare domanda anche tramite Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 oppure da telefono cellulare il numero 06 164 164 a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN, oppure tramite i Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Le domande
L'evoluzione normativa della misura consente agli interessati di presentare la domanda sia per un evento (nascita adozione/affidamento preadottivo) avvenuto nel 2019 o nel 2017 (per la parte residua del beneficio da fruire nel 2020) purché, al momento della sua presentazione, l’utente sia in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000,00 euro, oltre naturalmente agli requisiti previsti dalla legge; sia per un evento avvenuto nel 2020.
In tal caso è possibile presentare la domanda anche in assenza di un ISEE minorenni in corso di validità (ad esempio in caso di DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.). In questo caso, il richiedente dovrà indicare di essere consapevole che, in assenza di ISEE, potrà essere riconosciuto solo l’importo minimo dell’assegno (sempre che risultino sussistenti tutti gli altri requisiti e salva l’ipotesi di un’eventuale integrazione dell’importo a seguito della successiva presentazione dell’ISEE). Pertanto, nel caso in cui il richiedente presenti domanda di assegno in assenza di ISEE valido e non sia quindi possibile individuare la fascia ISEE di riferimento, la prestazione viene erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo (cfr. circolare n. 26/2020). L’INPS in questi casi invierà un’apposita comunicazione al richiedente nella quale chiarisce che il riconoscimento dell’importo minimo dell’assegno è legato appunto alla mancanza di un ISEE valido. Nel caso di presentazione di ISEE in data successiva alla domanda di assegno di natalità, l’importo dell’assegno verrà integrato nella misura dovuta per la fascia ISEE di riferimento a partire dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.
Periodo transitorio
Normalmente la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dall'evento (nascita adozione/affidamento preadottivo), se il termine spira il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione (con perdita delle mensilità maturate in precedenza). L'Inps, tuttavia, comunica, che in via transitoria, al fine di evitare un eventuale pregiudizio del diritto dei potenziali beneficiari, per le nascite/adozioni/affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2020 e sino all'11 marzo 2020 (data di pubblicazione del messaggio citato), il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dall'11 marzo 2020.
Documenti: Messaggio inps 1099/2020