Ok alla sanatoria per i datori di lavoro e consulenti che non abbiano rispettato i termini, fissati a pena di decadenza, per la presentazione delle domande di Cassa Covid. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 4580/2021 in cui illustra la novella contenuta nell'articolo 11-bis del dl n. 146/2021 convertito con legge n. 215/2021 (cd. decreto fisco-lavoro).
Chi avesse mancato l'appuntamento potrà presentare le domande scadute entro il 31 dicembre 2021 (quindi anche oltre il termine del 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 215/2021). Idem per la trasmissione dei modelli “SR41” e “SR43” semplificati necessari per il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS.
Domande CIG
La sanatoria si rivolge a tutte le domande di integrazione salariali con causale emergenziale COVID-19 (CIGO, CIGD, ASO e CISOA) i cui termini di trasmissione sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021. Siccome i termini scadono ordinariamente alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa la sanatoria si rivolge ai periodi di sospensione/riduzione dell'attività compresi tra il dicembre 2020 (scadenza della trasmissione domande: 31 gennaio 2021) e agosto 2021 (scadenza della trasmissione domande: 30 settembre 2021).
Modelli SR41/SR43
Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi al COVID–19 i cui termini di decadenza sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.
Come noto in caso di pagamento diretto delle integrazioni salariali, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (flussi UniEmens-Cig, modelli “SR41” – solo fino al 31 dicembre 2021, come indicato nel messaggio n. 3556/2021 – e “SR43” semplificati, UNIEMENS pagamento diretto) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.
Pertanto il differimento al 31 dicembre 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione/riduzione dell’attività connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19 compresi tra dicembre 2020 e agosto 2021 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 31 agosto 2021.
Modalità di trasmissione
Come nelle precedenti sanatorie se i datori di lavoro non hanno mai inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.
All'adempimento non sono tenuti i datori di lavoro a cui sia stata completamente respinta la domanda per intervenuta decadenza dell'intero periodo richiesto: l'Inps riesaminerà d'ufficio l'istanza all'epoca respinta. Se la domanda, invece, è stata parzialmente respinta perché i termini sono scaduti per alcuni periodi temporali occorre presentare una nuova domanda (entro il 31 dicembre 2021) con riferimento ai soli periodi che hanno formato oggetto di decadenza.
Situazione simile per la trasmissione dei modelli “SR41” e “SR43” semplificati in caso di pagamento diretto delle prestazioni: se il datore non li ha mai inviati potrà farlo entro il 31 dicembre 2021, se sono stati prodotti oltre i termini di decadenza l'Inps li riesaminerà d'ufficio.
Documenti: Messaggio Inps 4580/2021