Le aziende che hanno sospeso o ridotto l’attività a seguito degli eventi alluvionali del 2 novembre 2023 nella regione Toscana possono presentare domanda di Cigo con la causale «Incendi - crolli – alluvioni» o per «impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità». In entrambi i casi, essendo eventi oggettivamente non evitabili (cd. «EONE), non si paga il contributo addizionale e viene meno il preventivo obbligo di informativa sindacale. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3959/2023 pubblicato ieri.
Eventi Oggettivamente non Evitabili
I chiarimenti riguardano le modalità di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa degli eventi metereologici del 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato. Trattandosi di eventi «EONE» la disciplina vigente prevede una serie di semplificazioni nell’iter di autorizzazione e nella documentazione da produrre.
Prima di tutto i datori di lavoro interessati possono presentare domanda di Cigo con la causale «Incendi - crolli – alluvioni». In tal caso, spiega l’Inps, non occorre dimostrare, nella «relazione tecnica» che accompagna la domanda, gli effetti che l’evento alluvionale ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023. Pertanto, nella «relazione tecnica» che accompagna la domanda è sufficiente una sintetica descrizione della tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e la dichiarazione dell’avvenuta sospensione delle attività stesse.
Se l’attività non può riprendere al termine degli eventi metereologici per l’allagamento dei locali la domanda di Cigo può essere presentata con la causale «Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità». Per farlo è sufficiente allegare alla domanda il verbale delle autorità competenti che attestino lo stato di inagibilità dei locali. Se il verbale manca si può ricorrere ad una autocertificazione che attesti quanto sopra.
Le agevolazioni
L’Inps ricorda che per le causali «EONE» la cassa integrazione è agevolata in quanto:
- Non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- I datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale;
- Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- Non sussiste il preventivo obbligo di informativa sindacale. Quest’ultimo può essere assolto successivamente alla domanda di Cigo, eventualmente all’esito della richiesta di integrazione documentale dell’Inps, indicando alle rappresentanze sindacali la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.
- I trattamenti fruiti sono neutri ai fini del limite massimo di durata della Cigo (52 settimane nel biennio mobile). Ciò vale anche nei confronti delle imprese del settore edile e lapideo relativamente alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa occorsi tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2023 (ex art. 1 del dl n. 98/2023).
Datori di lavoro agricoli
Le imprese agricole che sospendono l’attività a seguito dei predetti eventi alluvionali possono accedere alla CISOA di cui all’articolo 8 della legge n. 457/1972 utilizzando la causale «eventi atmosferici cod. evento 01» per una durata massima di 90 giorni l’anno. La prestazione, ricorda l’Inps, è concessa ai lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri) dipendenti da aziende agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato che svolgono presso la stessa azienda almeno di 181 giornate di effettivo lavoro.
Il dl n. 98/2023 ha esteso il trattamento a favore dei lavoratori a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario contrattualmente stabilito. In tal caso l’azienda deve presentare la domanda con causale «CISOA eventi atmosferici a riduzione». L’agevolazione, però, è temporanea: riguarda le sole riduzioni avvenute tra il 29 luglio ed il 31 dicembre 2023.
Inoltre il medesimo dl n. 98/2023 ha stabilito che i trattamenti di CISOA concessi con le predette causali tra il 29 luglio ed il 31 dicembre 2023:
- sono «neutri» ai fini del raggiungimento delle 90 giornate fruibili nell’anno;
- sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
Sospensione attività
In alternativa, ma solo in caso di sospensione dell’attività, le aziende agricole possono accedere al trattamento di cui all’articolo 21, co. 4 della legge n. 223/1991. La disposizione da ultimo richiamata, infatti, riconosce il trattamento di CISOA anche a favore degli impiegati e operai agricoli con contratto a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche.
La differenza è che qui spetta ai soggetti che siano alle dipendenze dell’impresa da più di un anno e prescinde dal requisito occupazionale minimo di almeno di 181 giornate di effettivo lavoro. La durata non può essere superiore a 90 giorni; i periodi di fruizione del trattamento sono neutri ai fini del raggiungimento delle 90 giornate fruibili nell’anno; i periodi sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito occupazionale minimo di 181 giornate di effettivo lavoro.
La domanda in tal caso va prodotta con causale «Calamità naturali o avversità atmosferiche - cod. evento 08».
Documenti: Messaggio Inps 3959/2023