Cassa Integrazione anche per gli studi professionali con più di tre dipendenti

Bernardo Diaz Giovedì, 27 Maggio 2021
Pronto al debutto il nuovo Fondo di Solidarietà bilaterale per le attività professionali. I chiarimenti in un documento dell'INPS. Al via il versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro.
Si avvicina il decollo del fondo di solidarietà per i dipendenti degli studi professionali. A partire dalla data di costituzione del relativo comitato amministratore la cassa integrazione sarà estesa anche ai dipendenti di studi professionali con almeno quattro dipendenti (anziché sei). Ne da' notizia l'INPS nella Circolare n. 77/2021 pubblicata ieri in cui anticipa le modalità di finanziamento delle prestazioni del Fondo da parte dei datori di lavoro.

Il fondo

Il Fondo, come noto, è stato istituito con il D.I. n. 104125/2019 con il fine di estendere ai dipendenti dei datori di lavoro del settore attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, una tutela a sostegno del reddito (il cd. assegno ordinario), in costanza di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie. Oltre all'assegno ordinario al lavoratore è riconosciuta anche la contribuzione figurativa. In tal senso, pertanto, il Fondo si sostituisce al FIS che dal 1° gennaio 2016 riconosce la tutela solo ai dipendenti di datori di lavoro con più di cinque dipendenti (un requisito dimensionale apparso sin da subito troppo elevato rispetto alla consistenza media occupazionale della categoria). Nello specifico, sono beneficiari i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, e gli apprendisti con contratto professionalizzante. Di conseguenza, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione i datori di lavoro del settore «attività professionali» (i codici Ateco sono riportati in Allegato n. 2 alla circolare) con più di tre dipendenti.

Domande in stand-by

Le domande di assegno ordinario, spiega l'INPS, potranno essere presentate solo a partire dalla data di costituzione del comitato amministratore del fondo, coincidente con la data del decreto di nomina, per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti, al più tardi, da quindici giorni prima della data medesima. Fino alla suddetta data, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario, i datori di lavoro dovranno continuare a presentare domanda al FIS, il fondo di integrazione salariale. Con successiva circolare l'INPS comunicherà la data di piena operatività del Fondo fornendo le relative istruzioni operative.

La contribuzione

Per il finanziamento del fondo sono previsti due tipi di contributi: ordinario e addizionale. La misura del contributo ordinario, dovuto a prescindere dall'effettivo ricorso alle prestazioni, è rispettivamente pari allo 0,45% della retribuzione imponibile IVS (di cui un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del datore di lavoro) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti e dello 0,65% se occupano mediamente più di quindici dipendenti. Il superamento della soglia è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. Il contributo addizionale, in misura fissa, è dovuto nel caso di fruizione dell'assegno ordinario. È pari, per tutti, al 4% delle retribuzioni delle ore perse dai lavoratori ed è interamente a carico del datore di lavoro. 

Versamenti da maggio

I datori di lavoro dovranno effettuare i versamenti contributivi dal mese di maggio (scadenza 16 giugno). Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria, pari allo 0,45% (datori di lavoro con in media più di tre e fino a 15 dipendenti) ovvero allo 0,65% (datori di lavoro con in media più di 15 dipendenti), sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione di dirigenti ed apprendisti con contratto non professionalizzante. La regolarizzazione del versamento contributivo arretrato, relativo al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021, deve avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare (quindi entro il 16 agosto).

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Documenti: Circolare Inps 77/2021

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