Sino a fine anno più spazio per i trattamenti di integrazione ordinaria. Se i datori hanno raggiunto la durata massima di Cigo o di Ais («assegno integrazione salariale» erogato dai fondi di solidarietà) possono accedere un trattamento aggiuntivo di 26 settimane di Cigo e 8 di Ais sino al 31 dicembre 2022. Lo prevede l’articolo 11 del dl n. 21/2022 contenente misure per contrastare gli effetti economici della crisi Ucraina. Inoltre i settori più colpiti dalla crisi, inoltre, sono esentati dal versamento del contributo addizionale per l’accesso alla CIGO e all’AIS del FIS.
Estesa la CIGO
Si ricorda che di regola la Cigo può essere corrisposta fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane, e una nuova domanda (per la medesima unità produttiva) può essere proposta solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. La somma tra Cigo e Cigs (cassa integrazione straordinaria) non può superare 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi nel settore edile e lapidei).
Il dl n. 21/2022 consente ai datori di lavoro in perimetro Cigo di fruire sino al 31 dicembre 2022 di ulteriori 26 settimane di trattamento in deroga ai predetti limiti di durata nei limiti di un vincolo di risorse pari a 150 milioni di euro (sarà l’Inps a monitorare).
Assegno di integrazione Salariale
In secondo luogo, il dl n. 21/2022 consente l'utilizzo di altre 8 settimane di Ais entro fine anno ai datori di lavoro di particolari settori che occupano fino a 15 dipendenti e hanno raggiunto la durata massima di utilizzo dello strumento a carico dei fondi di solidarietà bilaterali istituti presso l'INPS, del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS e dei due fondi territoriali intersettoriali, rispettivamente della provincia autonoma di Trento e di quella di Bolzano, nel limite di spesa di 77,5 mln di euro.
I settori interessati sono: alloggi; agenzie e tour operator; stabilimenti termali; ristorazione su treni e navi; sale giochi e biliardi; altre attività di intrattenimento e divertimento; musei; altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua; attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; attività di proiezione cinematografica; parchi divertimenti e parchi tematici. La novità non si applica ai fondi bilaterali c.d. alternativi: il fondo artigianato e il fondo lavoratori in somministrazione.
Esonero addizionale
Si prevede, infine, per i datori di lavoro di alcuni settori nel periodo dal 22 marzo al 31 maggio 2022, l’esonero dall'applicazione del contributo addizionale dovuto in caso di fruizione di Cigo e Cigs (9/12/15%) e di Ais del Fis Inps (4%). I settori sono: siderurgia; legno; ceramica; automotive; agroindustria: mais, concimi, grano tenero.