Le aziende interessate potranno così beneficiare di un ulteriore periodo di integrazione salariale, derogando al limite temporale massimo di durata dell’intervento della cassa integrazione nell’ambito del quinquennio mobile - di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 148/2015 - oltre a quelli specificamente previsti per ciascuna delle richiamate causali dall’art. 22, commi 1 e 2 del medesimo articolato normativo. La possibilità di proroga – unicamente prevista per gli anni 2018 e 2019, nel limite massimo complessivo di spesa annuale di 100 milioni di euro - non è generalizzata ma unicamente riservata alle imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino considerevoli problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale che abbiano o stiano esaurendo i limiti massimi di utilizzo della CIGS.
A tal fine il ministero ricorda che il trattamento di integrazione salariale in questione è da intendersi quale prosecuzione - anche con soluzione di continuità - di un trattamento di CIGS già riconosciuto all'impresa richiedente sia esso in corso ovvero pur se conclusosi nel corso dell'anno 2017, continua sul piano dell'implementazione delle azioni di risanamento.
Le condizioni
Per il conseguimento del beneficio è necessario che le imprese abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa - con la presenza della Regione o delle Regioni interessate - riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia delle regioni in cui insistono le unità produttive. La presenza delle Regioni è necessaria anche ai fini della certificazione dell'impegno della programmazione di politiche attive rivolte ai lavoratori in esubero, nonché per il riconoscimento della particolare rilevanza economica ed occupazionale dell'impresa interessata. In sede di accordo ministeriale dovrà essere quantificato l'onere finanziario dell'intervento di CIGS, sulla base delle modalità di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa concordate dalle parti.
Le Causali
Il ministero specifica che la proroga della Cigs può essere concessa per 12 mesi per la causale della riorganizzazione aziendale o di 6 mesi nei casi di crisi aziendale. Per quanto riguarda la causale della riorganizzazione aziendale è necessario che il piano aziendale presenti le seguenti caratteristiche:
a) investimenti complessi che non sono attuabili nel corso del programma già approvato ai sensi dell'articolo 21 , comma 2, del d . lgs . n . 148/2015 , nei limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22 del medesimo decreto;
b) piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane coinvolte dalle sospensioni e azioni d i riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale sopra citato;
c) un piano di gestione delle risorse umane volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali con l'indicazione di specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione o le regioni interessate , nel caso in cui le imprese richiedenti abbiano unità produttive coinvolte site in due o più regioni.
Per il conseguimento della proroga della Cigs per la causale della crisi aziendale è necessario che il piano aziendale presenti, invece, le seguenti caratteristiche:
a) un piano di risanamento con interventi correttivi complessi, volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale, non attuabili nel corso del programma già approvato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del d . lgs. n . 148/2015, nei limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22 del medesimo decreto;
b) un piano di gestione delle risorse umane volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali con l 'indicazione di specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione o le regioni interessate, nel caso in cui le imprese richiedenti abbiano unità produttive coinvolte site in due o più regioni.
Le domande
Il ministero precisa, infine, che la domanda di autorizzazione del trattamento straordinario d'integrazione salariale deve essere presentata, con modalità telematica, sull'applicativo di cigs-online. Trattandosi di un intervento in deroga ai principi generali, garantito da un accordo governativo con la partecipazione della regione o delle regioni coinvolte, in assenza di specifica previsione normativa, al fine di garantire stabilità al sostegno al reddito dei lavoratori, nonché la continuazione aziendale, a tali fattispecie non si applicano le disposizioni procedimentali di cui all'articolo 25 del D. Lgs. n. 148/2015.
Alla domanda deve essere allegata, oltre che l'accordo governativo , una relazione che attesti la presenza dei requisiti della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale. Le istanze sono istruite conformemente all'ordine cronologico di presentazione risultante dall'invio ed entro i limiti delle risorse finanziare assegnate per ciascun anno di riferimento. Il Ministero ricorda, infine, che gli interventi in questione possono essere concessi entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2018 e 2019. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite complessivo di spesa individuato per ciascun anno, l'INPS ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Documenti: Circolare Ministero del Lavoro numero 2/2018