Come noto, per effetto della Riforma del cd Jobs Act, i limiti di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale sono, per ogni unità produttiva, pari a: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la fattispecie di programma di riorganizzazione aziendale; 12 mesi, anche continuativi, per la fattispecie di crisi aziendale (e connesso piano di risanamento), con divieto di nuova concessione prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione e fatto salvo il rispetto del limite di 24 mesi in un quinquennio mobile (ovvero di 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo ); sino a 36 mesi in caso di ricorso al contratto di solidarietà. Ai fini del computo dei limiti relativi al quinquennio mobile, non si tiene conto dei ratei di trattamenti di integrazione salariale inerenti al periodo precedente il 24 settembre 2015.
A seguito della novella apportata dall'articolo 1, co. 133 le aziende sopra citate potranno ottenere una proroga dell'intervento di CIGS: a) per riorganizzazione aziendale, fino ad ulteriori 12 mesi qualora il programma di riorganizzazione sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di 24 mesi ovvero siano presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale; b) per crisi aziendale, fino ad ulteriori sei mesi qualora il piano di risanamento, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di 12 mesi.
Per l’ammissione alla proroga, l’impresa dovrà: a) stipulare un accordo sindacale in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di presenza di unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni; b) presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.
A differenza della proroga della durata massima dell'intervento salariale straordinario prevista dall'articolo 2, co. 1 del decreto legislativo 185/2016 con il quale era stato modificato l'articolo 42 del DLGS 148/2015 (e regolata dal Decreto Interministeriale Lavoro-Economia numero 98189 del 29.12.2016) la proroga prevista dal nuovo art. 22- bis del D.Lgs. n. 148/2015 non è estesa alla causale del contratto di solidarietà di cui all’art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 148/2015.