Lavoro, Scattano le Comunicazioni Obbligatorie per la «codatorialità»

Giovedì, 24 Febbraio 2022
I chiarimenti in un documento dell'Inl in cui spiega la disciplina per l'assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro per le imprese aderenti. Le comunicazioni a carico dell'impresa referente individuata nel contratto di rete.

Dal 23 febbraio scattano le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro in codatorialità nei contratti di rete. Lo rende noto l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 315/2022, illustrando il decreto n. 1533/2022 del ministero del lavoro. A partire da questa data l'impresa referente, individuata nel contratto di rete, dovrà comunicare inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro attraverso il modello «Unirete» disponibile nella sezione servizi del ministero del lavoro.

Soggetti tenuti all'adempimento

Gli adempimenti vanno effettuati da un'unica impresa retista all’uopo individuata come referente nel contratto di rete che a tal fine dovrà ottenere l'abilitazione agli adempimenti.  A tal fine l’impresa referente dovrà allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di quest’ultime, dell’impresa referente. L'Inl precisa che l'impresa referente è l'unica responsabile e, pertanto, sanzionabile per eventuali omissioni delle nuove comunicazioni.

Termini

Le comunicazioni vanno effettuate con il nuovo modello «Unirete» e sono obbligatorie a partire dal 23 febbraio 2022. Per i rapporti di lavoro in codatorialità già in essere a tale data, la comunicazione può essere effettuata entro 30 giorni, cioè entro il 24 marzo 2022.

Neoassunti

La comunicazione di assunzione va effettuata con il modello «Unirete Assunzione» a cura dell'impresa referente, comunicando i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell'attivazione del regime di codatorialità. I dati da indicare sono praticamente gli stessi dell'ordinario modello «Unilav» d'instaurazione di un normale rapporto di lavoro, con la specifica ulteioriore delle mansioni svolte dal neo assunto. Bisogna però individuare un datore di lavoro di riferimento in capo al quale ricadono gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul «Libro unico del lavoro» (Lul), nonché gli adempimenti previdenziali ed assicurativi. Il Ccnl applicato al lavoratore nuovo assunto è quello di tale datore di lavoro, individuato nella comunicazione.

Già Assunti

Per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità, l’impresa referente provvederà a compilare il medesimo modello «Unirete Assunzione», indicando quale co-datore di riferimento, per gli effetti di quanto sopra, il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete. Nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore di lavoro originario, atteso che il rapporto di lavoro, instaurato in precedenza con comunicazione Unilav Assunzione resta sospeso fino alla eventuale cessazione della codatorialità.

Trasformazioni, proroghe e cessazione

Il modello «Unirete Trasformazione» va compilato nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore. In particolare, con riferimento all’istituto del distacco, andrà specificato nell’apposito campo se l’invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla rete o se avvenga verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori.

Il modello «Unirete Proroga» dovrà essere utilizzato solo se il rapporto di lavoro è a termine, allorché lo stesso venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.

Infine il modello «Unirete Cessazione» troverà utilizzo nelle ipotesi in cui venga meno il regime di codatorialità per cessazione della rete, per la fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità. Nel caso di cessazione dell’intera rete, l’impresa referente comunicherà la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità e per effetto di tale comunicazione cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti e messi direttamente a fattor comune.

A tale riguardo, tuttavia, l'Inl spiega che per i lavoratori già in forza al 23 febbraio l'eventuale cessazione della rete determina solo la conclusione del regime di codatorialità. Il rapporto di lavoro, invece, proseguirà con il datore di lavoro originario il quale, ove voglia recedere dal rapporto di lavoro, dovrà procedere a trasmettere il modello «Unilav Cessazione». Le stesse indicazioni valgono in caso di dimissioni del lavoratore in codatorialità.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati