Contratti a termine, Se cambia l'inquadramento contrattuale scatta l'ispezione

Valerio Damiani Venerdì, 21 Maggio 2021
I chiarimenti riguardano i datori di lavoro che stipulino ex novo più contratti a termine con lo stesso lavoratore con un inquadramento differente rispetto al precedente. Obiettivo evitare che siano aggirati i limiti legali di durata.
La stipula di troppi contratti a termine cambiando l'inquadramento contrattuale comporta il rischio di ispezione da parte dell'InL. Lo rende noto l'ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella nota prot. n. 804/2021 pubblicata ieri. Se la successione di rapporti a termine suscita perplessità e fa sorgere dubbi sulla loro genuinità, infatti, le direzioni territoriali dell'Ispettorato dovranno promuovere un intervento ispettivo, al fine di verificare in concreto se c'è il rispetto della normativa.

Il contratto «in deroga assistita»

La nota InL risponde alla richiesta di parere avanzata dall'Itl di Genova circa l'applicazione della procedura ex art. 19, comma 3, del dlgs n. 81/2015,  a fronte della ricezione di numerose istanze di rinnovo di contratto a termine "in deroga assistita" relative ad ipotesi di modifica del livello contrattuale. La disposizione da ultimo richiamata, come noto, prevede la facoltà, per il datore di lavoro e il lavoratore, di stipulare un ulteriore contratto a termine di 12 mesi dinanzi all'ispettorato del lavoro. Tale facoltà, spiega l'Inl, è applicabile solo nell'ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore si sia «consumata» la durata massima pari a 24 mesi del rapporto a termine fissata dalla legge (ovvero la durata massima eventualmente stabilita dalla contrattazione collettiva) e che ciò avvenga alle stesse condizioni che disciplinano le proroghe e i rinnovi dei rapporti a termine (art. 19, comma 2, dlgs n. 81/2015). Ossia se anche l'ulteriore contratto «in deroga assistita» comporti lo svolgimento di mansioni di stesso livello e categoria dei primi 24 mesi di lavoro a termine.

I chiarimenti

Di conseguenza se il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti, non vi è la necessità di avanzare istanza di deroga assistita. Tuttavia, spiega ancora l'Inl, atteso che l’applicazione di tale principio potrebbe determinare il susseguirsi di un rilevante numero di contratti a termine tra gli stessi soggetti, laddove la successione di contratti susciti perplessità e sorgano dubbi in merito alla diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, l’Ispettorato territoriale dovrà promuovere l’intervento ispettivo al fine di verificare in concreto se la sottoscrizione di successivi e reiterati contratti a termine tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro sia conforme a quanto previsto dalla legge. 

Pubbliche Amministrazioni

Infine, l'Inl ricorda che i contratti a termine stipulati da pubbliche amministrazioni, istituti pubblici di ricerca, etc., per attività di insegnamento, ricerca, trasferimento di know-how ecc., seguono regole diverse per durata massima, numero massimo di proroghe e obbligo delle c.d. causali (cioè sono esonerati dal rispetto dei vincoli), ex art. 1, comma 3, del dlgs n. 87/2018.

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