Il contratto «in deroga assistita»
La nota InL risponde alla richiesta di parere avanzata dall'Itl di Genova circa l'applicazione della procedura ex art. 19, comma 3, del dlgs n. 81/2015, a fronte della ricezione di numerose istanze di rinnovo di contratto a termine "in deroga assistita" relative ad ipotesi di modifica del livello contrattuale. La disposizione da ultimo richiamata, come noto, prevede la facoltà, per il datore di lavoro e il lavoratore, di stipulare un ulteriore contratto a termine di 12 mesi dinanzi all'ispettorato del lavoro. Tale facoltà, spiega l'Inl, è applicabile solo nell'ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore si sia «consumata» la durata massima pari a 24 mesi del rapporto a termine fissata dalla legge (ovvero la durata massima eventualmente stabilita dalla contrattazione collettiva) e che ciò avvenga alle stesse condizioni che disciplinano le proroghe e i rinnovi dei rapporti a termine (art. 19, comma 2, dlgs n. 81/2015). Ossia se anche l'ulteriore contratto «in deroga assistita» comporti lo svolgimento di mansioni di stesso livello e categoria dei primi 24 mesi di lavoro a termine.
I chiarimenti
Di conseguenza se il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti, non vi è la necessità di avanzare istanza di deroga assistita. Tuttavia, spiega ancora l'Inl, atteso che l’applicazione di tale principio potrebbe determinare il susseguirsi di un rilevante numero di contratti a termine tra gli stessi soggetti, laddove la successione di contratti susciti perplessità e sorgano dubbi in merito alla diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, l’Ispettorato territoriale dovrà promuovere l’intervento ispettivo al fine di verificare in concreto se la sottoscrizione di successivi e reiterati contratti a termine tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro sia conforme a quanto previsto dalla legge.
Pubbliche Amministrazioni
Infine, l'Inl ricorda che i contratti a termine stipulati da pubbliche amministrazioni, istituti pubblici di ricerca, etc., per attività di insegnamento, ricerca, trasferimento di know-how ecc., seguono regole diverse per durata massima, numero massimo di proroghe e obbligo delle c.d. causali (cioè sono esonerati dal rispetto dei vincoli), ex art. 1, comma 3, del dlgs n. 87/2018.