I chiarimenti riguardano il perimetro di applicazione dell'articolo 19-bis del dl n. 18/2020 in base al quale i datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Covid possono, nel medesimo periodo, procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione in deroga, tra l'altro, al divieto di stipula di contratti a termine in «unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato» (divieto fissato all'art. 20, comma 1, lett. c, dlgs. n. 81/2015). Con la conseguenza che la violazione di tale disposizione non comporterà l'ordinario effetto di trasformare il contratto (prorogato o rinnovato) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ebbene secondo l'Inl, l'art. 19-bis è da considerarsi attualmente in vigore quale norma interpretativa di tutte le disposizioni che disciplinano la Cig Covid prevista agli articoli dal 19 al 22 del dl n. 18/2020 e richiamate dalle successive norme che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione (decreto Rilancio; decreto Agosto; decreto Ristori; legge Bilancio 2021 e, infine, decreto Sostegni). In particolare, l'inciso «nei termini ivi indicati» contenuto nell'art. 19-bis «è da interpretare in senso “dinamico”, facendo riferimento alla platea dei lavoratori attualmente destinataria» della Cig Covid, ovvero individuata dall'art. 8 del dl n. 41/2021 nei «lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto». In conclusione, l'Inl ritiene possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, se gli stessi sono in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del dl n. 41/2021).