La questione
Come noto l'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, prevede che il contratto a termine possa essere stipulato liberamente fino a 12 mesi; oltre, comunque fino a 24 mesi, è necessaria invece una causale: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; sostituzione di lavoratori; esigenze da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. Dal 19 maggio 2020, tuttavia, l'articolo 93 del dl n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha introdotto per la prima volta la facoltà per datori di lavoro e lavoratori di proroga e/o rinnovo dei rapporti a termine senza necessità di causale in considerazione della pandemia da COVID-19. La facoltà originariamente doveva durare sino al 30 agosto 2020, poi è stata spostata al 31 dicembre 2020 dall'articolo 8 del dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 (cd. decreto agosto), e ancora al 31 marzo 2021 dalla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
Caratteristiche della proroga
La novella contenuta nel dl n. 41/2021 differisce dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 tale termine consentendo, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per una sola volta, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2021 (anziché entro il 31 marzo 2021), anche in assenza delle causali. A differenza delle ultime due deroghe la proroga/rinnovo può avvenire anche qualora prima del 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del dl n. 41/2021, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi in base alla precedente normativa anticovid. Ciò significa che i rapporti a termine già prorogati/rinnovati senza causale tra il 19 maggio 2020 ed il 22 marzo 2021 possono formare oggetto di una ulteriore proroga/rinnovo nel periodo temporale intercorrente dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021.
La scadenza del 31 dicembre 2021 va intesa come ultimo giorno per fare la proroga o il rinnovo acausale, anche se il rapporto prosegue oltre tale data; la facoltà è offerta a tutti i contratti a termine, non solo a quelli in essere al 23 febbraio 2020, ed è praticabile una sola volta per un periodo massimo di 12 mesi purché non determini il superamento dei 24 mesi di durata massima del rapporto a termine e si applica anche alla somministrazione a termine. La proroga infine può avvenire anche in deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. In sostanza, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, semprechè sia rispettata la durata massima di 24 mesi.