Il Ministero precisa che la domanda per lo sgravio contributivo deve essere presentata il 30 novembre di ogni anno entro un determinato tetto di risorse. In particolare per l'anno 2017 lo sgravio può essere attivata, per le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della citata L. n. 863/84 o del citato D. Lgs. n. 148/ 2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016 (art. 3, comma 4, D.I. n. 2/17). Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della citata L. n. 863/84 o del citato D. Lgs. n. 148/ 2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (art. 3, comma 5, D.I. n. 2/17).
La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto - legge del 20 marzo 2014, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78, per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% (art. 2, D.I. n. 2/17). La domanda ha ad oggetto lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e – comunque - per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel quinquennio mobile , in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà.
Modalità di trasmissione dell'istanza
L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, deve essere prodotta esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione - secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet del Ministero del Lavoro. La domanda – inoltre - al solo fine di un primo e preventivo monitoraggio della spesa delle singole istanze, deve essere contestualmente inoltrata telematicamente anche all’INPS ed all’INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione previdenziale. Importante innovazione rispetto alla previgente disciplina, è rappresentata dalla necessità che l’impresa dichiari nell’istanza, a pena d’inammissibilità, la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on - line ”. All’istanza va – altresì - allegato l’elenco dei lavoratori contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20% (art. 3, comma 2, D.I. n. 2/17). L’indicazione della stima dell’onere contributivo è a carico di tutte le aziende istanti, a prescindere se abbiano o meno presentato istanza di sgravio in precedenza.
Termini di presentazione della domanda
Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi a partire dall’esercizio finanziario 2017, dovranno essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento. Le istanze sono istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio effettuato. Il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti comporta l’inammissibilità dell’istanza.
A tal proposito, il Ministero indica talune fattispecie che non possono dar luogo all'accoglimento dell'istanza: una riduzione oraria inferiore o pari al 20%; l'omessa indicazione della stima della riduzione contributiva; il difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica; il mancato rispetto delle modalità di inoltro dell’istanza; l' inosservanza del termine stabilito per la presentazione dell’istanza. Ulteriore ipotesi di inammissibilità della domanda di sgravio è l’aver già beneficiato, da parte della stessa azienda e per la medesima unità produttiva, della riduzione contributiva per ventiquattro mesi nel quinquennio mobile.
Il provvedimento di ammissione o di diniego del beneficio per difetto dei sopraccitati presupposti essenziali, delle istanze collocate in posizione utile, va adottato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza per l’importo massimo in essa indicato nel rispetto del limite di spesa di € 30 mln annui, con invio di copia all’impresa interessata e all’INPS e all’INPGI per la gli adempimenti di competenza in ordine alla quantificazione dell’onere effettivo connesso alla riduzione contributiva.
Tetto annuo di spesa
Il Ministero darà comunicazione circa il raggiungimento effettivo del limite di spesa annuo tramite la pagina internet del Ministero del lavoro; in tal caso non saranno istruite le istanze che abbiano ottenuto positivo riscontro per incapienza delle risorse, le quali perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione delle stesse a valere sulle risorse stanziate per l’esercizio finanziario successivo, sempre che ricorrano le condizioni come distinte per l’anno 2017 e per gli anni 2018 e seguenti.
Documenti: Decreto del Ministero del Lavoro numero 2 del 27 settembre 2017; Circolare numero 18/2017