Come noto l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 riconosce agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la facoltà di vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. L’articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha specificato che i prodotti commerciabili possono essere anche di uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda e possono anche non provenire da colture e/o allevamenti normalmente praticati nelle proprie aziende (cioè prodotti acquistati sul mercato). La novità attivata dal legislatore è subordinata al rispetto di due condizioni: 1) i prodotti oggetti di rivendita devono essere stati acquistati da altri imprenditori agricoli; 2) il fatturato relativo alla vendita di propri prodotti (cioè della propria azienda) deve essere prevalente rispetto al fatturato dei prodotti acquistati da altri agricoltori.
Le condizioni
Rispetto al primo requisito l'Inps illustra che la condizione è soddisfatta in assenza di qualsiasi intermediazione commerciale; il trasferimento di prodotti, cioè, deve avvenire direttamente tra due agricoltori. Quanto alla seconda condizione il concetto di prevalenza è riferito soltanto al fatturato e non alla quantità di prodotti acquistati; per cui, anche quando quest'ultima risulti maggiore della quantità destinata alla vendita dei prodotti della propria azienda, la condizione è da ritenersi comunque rispettata se il fatturato dei prodotti acquistati da altri agricoltori (destinati alla vendita al dettaglio) è inferiore al fatturato dei prodotti propri.
In presenza delle due condizioni l'attività di vendita al dettaglio di altri prodotti agricoli e alimentari, non fa venire meno i requisiti per la definizione agricola dell'azienda. Pertanto, in questi casi, le aziende che svolgono, insieme all'attività di coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali, attività di vendita al dettaglio di prodotti propri e anche non propri continuano a essere assoggettate a contribuzione agricola unificata. L'Inps illustra che la novità interessa le aziende tenute a compilare i quadri F, G, H (terreni, allevamenti, macchine agricole) della denuncia aziendale (mod. D.A.). E precisa che nel quadro E, relativo al fabbisogno aziendale, il campo delle giornate lavorative va valorizzato solo con le giornate occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, senza includere le giornate relative all'attività di vendita al dettaglio (che vanno indicate nel campo “Note” del mod. D.A).
Documenti: Circolare Inps 76/2019