La quarantena
Nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 il legislatore ha equiparato la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili ai sensi dell'articolo 26, co. 1 e 2 del dl n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020 rispettivamente alla malattia e alla degenza ospedaliera. L'Inps spiega, tuttavia, che l'assimilazione non opera ove il lavoratore venga adibito durante tale periodo in attività di smart working non riscontrandosi quell’incapacità assoluta, sebbene temporanea, di svolgere l’attività lavorativa. In questa ipotesi, pertanto, il lavoratore non può percepire sia la retribuzione che le tutele ivi previste. Diverso è il caso della malattia conclamata (cioè ove al lavoratore sia stato accertato il contagio da COVID-19). Qui si è di fronte ad una incapacità temporanea al lavoro, non si può svolgere attività in regime di smart working e, pertanto, si ha diritto ad accedere alle corrispondenti tutele, compensative della perdita di guadagno.
Provvedimento sanitario
Il documento spiega, peraltro, che la tutela della malattia è attivabile esclusivamente in presenza di un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria italiana. Ciò significa che non sono indennizzabili i periodi temporali durante i quali al lavoratore è stato inibito il lavoro per effetto di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative (c.d. lockdown nazionali, regionali o locali) né quelli imposti dalle autorità sanitarie straniere (ove, ad esempio, al lavoratore assicurato in Italia sia rimasto bloccato all'estero per provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero).
Integrazioni salariali
L'Inps illustra, infine, che il lavoratore destinatario di integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD e ASO) posto in quarantena o in sorveglianza precauzionale non può conseguire l'indennità di malattia o la degenza ospedaliera previste dall'articolo 26 del citato dl n. 18/2020. Ciò in quanto la fruizione delle integrazioni salariali, secondo la disciplina comune (articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148) determinano la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda e, quindi, il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.
Documenti: Messaggio Inps 3653/2020