I datori di lavoro possono continuare ad adempiere gli obblighi informativi tramite la consegna della «CO» al lavoratore ed il rinvio ai Ccnl applicabili o ad altri documenti aziendali senza incappare in sanzioni. A precisarlo è l'ispettorato nazionale del lavoro che ieri, con circolare 4/2022, ha fornito le prime indicazioni sul dlgs 104/2022 di attuazione della direttiva 2019/1152. Tra le altre novità, l'Inl precisa che la sanzione in caso di inadempimento può formare oggetto di diffida.
Nuovi obblighi
L'Inl illustra le novità contenute nel dlgs n. 104/2022 (G.U. n. 176 lo scorso 29 luglio 2022) in vigore dal 13 agosto 2022. La novità principale è l'estensione del diritto d'informazione sul rapporto di lavoro che interesserà anche il lavoro somministrato, intermittente, le collaborazioni etero-organizzate, quelle coordinate e continuative, i contratti di prestazione occasionale, il lavoro marittimo. Inoltre, rispetto agli obblighi attuali, il datore di lavoro/committente dovrà indicare anche:
- il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
- gli ulteriori elementi previsti dal nuovo art. 1-bis del D.Lgs. n. 152/1997, recante “ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
Modalità
L’obbligo va assolto con la consegna al lavoratore, all'instaurazione del rapporto e prima dell'inizio dell'attività, alternativamente:
- del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
- della copia della comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro (la c.d. «CO»)
Le altre informazioni, spiega l’Inl, potranno essere messe a disposizione del lavoratore anche attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali «qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale». In sostanza, nonostante nessuna norma ne faccia più riferimento, l'Inl fa salva la consuetudine dei datori di lavoro di rinviare ad altra documentazione i dettagli, rispondendo così alle preoccupazioni sollevate dai consulenti del lavoro.
Le sanzioni scatteranno, pertanto, solo in caso di mancata consegna del documento (contratto individuale o copia della «CO») oppure alla scadenza del termine di 7 giorni o un mese (a seconda dei casi) dall’attivazione del contratto di lavoro, termine ultimo fissato per integrare le informazioni mancanti. Sanzioni che possono formare, comunque, oggetto di diffida ex art. 13 dlgs n. 124/2004.
Entrata in vigore
La novella entrerà in vigore dal 13 agosto e, dunque, si applicherà integralmente ai rapporti instaurati da tale data. Per espressa previsione, inoltre, si applica anche ai rapporti già instaurati al 1° agosto, con riferimento ai quali dispone che le informazioni vanno fornite dal datore di lavoro, entro 60 giorni, solo su richiesta scritta del lavoratore. Secondo l’Inl medesimo trattamento va riservato anche ai rapporti instaurati dal 2 al 12 agosto, per i quali la norma nulla dispone al riguardo, cioè con la possibilità per il lavoratore richiedere l’eventuale integrazione delle informazioni relative al proprio rapporto di lavoro.
Documenti: Circolare Inl 4/2022