Non sarà più necessario indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo che motivano il ricorso alla somministrazione a termine.
Dal 21 marzo, data di entrata in vigore del decreto legge 34/2014, è stata abolita la causale anche sul contratto di somministrazione a termine. I datori potranno quindi ricorrere alla somministrazione senza dover più giustificare le esigenze o ragioni di carattere tecnico produttivo.
Restano fermi invece i divieti previsti dalla legge nei casi di sostituzione di lavoratori in sciopero, per sostituire lavoratori in unità produttive interessate da fenomeni di licenziamento collettivo nei sei mesi antecedenti, per sostituire lavoratori oggetto di cassa integrazione (con riguardo alle stesse mansioni dei lavoratori sospesi) e nei casi di utilizzo di lavoratori da parte di aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi. In tali casi il contratto di somministrazione continua a non poter essere stipulato.
Il decreto legge invece non ha invece introdotti nuovi limiti quantitativi per il ricorso di contratti di somministrazione a termine rispetto all'organico aziendale. L'articolo 1 del decreto legge 34/2014 nell'individuare il limite del 20% dell'organico complessivo dei lavoratori impiegati in azienda (peraltro non applicabile nelle aziende fino a 5 dipendenti) sembra riferirsi esclusivamente ai contratti a tempo determinato lasciando fuori da questo vincolo i contratti di somministrazione. I limiti quantitativi dei contratti di sommistrazione continueranno ad essere regolati, pertanto, dalla contrattazione collettiva.
Nessuna novità anche relativamente agli altri elementi della somministrazione di lavoro. Il datore di lavoro potrà effettuare le proroghe fino a 6 volte come stabilito delle regole del contratto collettivo nazionale e potrà rinnovare tali contratti senza l'obbligo di rispettare un intervallo minimo tra un rapporto a termine l'altro. Inoltre, laddove il datore faccia ricorso solo alla somministrazione a termine, cioè senza alternare tale rapporto con un contratto a tempo determinato, non è tenuto al rispetto del vincolo temporale massimo pari a 36 mesi come stabilito per il contratto a termine.