È stata confermata l'innovazione più grande della riforma, la norma che cancella, per tutti i rapporti a tempo determinato, senza distinzione tra primo contratto o successivo, l'obbligo di indicare le esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo che hanno indotto il datore di lavoro ad apporre una scadenza al contratto.
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Il contratto a termine potrà essere prorogato fino 5 volte e durare 3 anni senza alcun obbligo di apporre la causale per motivare il ricorso a questa forma contrattuale. E' stato convertito definitivamente in legge il decreto Poletti (Dl 34/2014) dopo una lunga corsa parlamentare che ha visto numerose e sostanziali modifiche rispetto al testo originario. La versione definitiva del decreto consente di stipulare accordi della durata massima di 3 anni togliendo l’obbligo di mettere nero su bianco le ragioni di tale scelta; l’intesa con l’occupato potrà subire, inoltre, 5 «allungamenti» in tutto, versione ridotta a Montecitorio rispetto al testo base del decreto, dove s’era stabilita una soglia di almeno 8 proroghe. Infrangere, però, il «tetto» del 20% dei modelli a termine (sul complesso degli assunti stabilmente) costerà caro, giacché la società sarà tenuta a pagare una multa pari al 20% dello stipendio del 21° dipendente «extra» per tutta la sua durata, che sale al 50% per gli ulteriori precari dal 22° in poi; tale limite, invece, non varrà per gli istituti pubblici e privati che operano nella ricerca, proprio in ragione della specificità dell’attività svolta.
Non concorrono al raggiungimento della soglia i contratti stipulati per ragioni sostitutive, quelli per esigenze stagionali, i contratti stipulati per l'avvio di nuove attività e quelli siglati con lavoratori over 55.
Ritocchi significativi anche per l’apprendistato, canale d’ingresso nel mercato per i giovani con meno di 29 anni. L’obbligo di stabilizzare il 20% degli apprendisti scatterà soltanto nelle aziende con oltre 50 unità. Per quanto riguarda le attività formative, ogni regione dovrà indicare «sedi e calendario» (e potrà anche avvalersi delle aziende per trasmettere competenze), nonché comunicare entro 45 giorni le modalità di svolgimento dei corsi. E sarà, infine, permesso sottoscrivere contratti di apprendistato a tempo determinato per gli incarichi di carattere stagionale.
L'esecutivo tiene comunque a precisare che l'intervento riformatore sul mercato del lavoro è solo all'inizio. Seguirà infatti un disegno di legge delega che completerà quel piano più ampio di revisione delle regole del mercato del lavoro che Renzi ha denominato «Jobs Act» per "rendere più stabile l’occupazione"; un contesto in cui troverà spazio in punto di forza della campagna del Pd, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
E se i precari di «lungo corso» e le mamme lavoratrici finiranno (per iscritto) nella corsia privilegiata in caso l’azienda sia nelle condizioni di stabilizzare i dipendenti, la regolarità contributiva delle imprese sarà a portata di clic, effettuata con un’interrogazione telematica presso le banche dati di Inail, Inps e Casse edili. È il voto di fiducia di ieri sera, nell’aula di Montecitorio, ad assicurare la conversione in legge del decreto 34/2014. (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese) del ministro del welfare Giuliano Poletti.
Nel successivo «step» della riforma, si legge nel decreto al vaglio dei deputati, ci sarà la sperimentazione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, una previsione inserita nel corso del passaggio a palazzo Madama su insistenza del relatore Pietro Ichino (Sc): si tratta di un impegno preciso del governo a sottoporre a restyling un punto cardine delle disciplina dei rapporti di lavoro, vincolando l’inquadramento «sine die» a delle protezioni progressive per chi firmerà tale modello. Per ora, però, le maggiori correzioni si concentrano sulla formula a tempo determinato, perché seguendo un principio di maggiore flessibilità e puntando a incrementare le acquisizioni di personale.
Per quanto riguarda le attività formative, ogni regione dovrà indicare «sedi e calendario» (e potrà anche avvalersi delle aziende per trasmettere competenze), nonché comunicare entro 45 giorni le modalità di svolgimento dei corsi. E sarà, infine, permesso sottoscrivere contratti di apprendistato a tempo determinato per gli incarichi di carattere stagionale.