Decreto sostegni, In Gazzetta la Legge di Conversione. Ecco le novità

Bernardo Diaz Martedì, 25 Maggio 2021
Confermata la proroga della cassa integrazione con causale Covid-19 e il blocco dei licenziamenti per motivi economici. Rinnovato anche il reddito di emergenza e le indennità onnicomprensive per gli stagionali ed i lavoratori dello spettacolo.
  Con la pubblicazione in G.U. della legge n. 69/2021 si chiude definitivamente l'iter di conversione del decreto sostegni (dl n. 41/2021). Il passaggio parlamentare del provvedimento ha visto confermate tutte le misure già in vigore dallo scorso 23 marzo con la proroga degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19, il blocco dei licenziamenti per motivi economici, il reddito d'emergenza (le cui domande scadranno a fine mese), le indennità onnicomprensive per i lavoratori stagionali e precari nonché per gli sportivi e quelli dello spettacolo. Nel documento salgono, inoltre, alcune limature ed aggiunte. Eccole.

Cassa COVID

Un emendamento approvato stabilisce che i nuovi trattamenti fissati dal dl n. 41/2021 (CIGO, CIGD e ASO) possano essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui alla legge di bilancio 2021 cioè 12 settimane decorrenti dal 1° gennaio 2021 sino al 31 marzo 2021 (per la CIGO) e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per la CIGD  e l'ASO. In sostanza è assicurata l'assenza di soluzione di continuità tra gli ammortizzatori sociali anche ove i precedenti trattamenti siano interamente esauriti prima del 1° aprile 2021. Si prevede, inoltre, lo slittamento al 30 giugno 2021 dei i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Indennizzi

Per il settore marittimo, con riferimento ai porti che abbiano sofferto una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e esistano stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese che operano in tali porti è riconosciuta un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Viene introdotta una indennità connessa all'emergenza da COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, le cui modalità di erogazione saranno stabilite con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sostegni alle famiglie

Viene istituito un Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento tramite erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili. Si prevede, inoltre, che il contributo a sostegno delle madri disoccupate con figli a carico aventi una disabilità non inferiore al 60% (contributo mensile massimo di 500€ netti per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023) introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 sia accordato, in luogo delle madri, ad uno dei genitori disoccupati.

Si specifica, infine, che a decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori cd. fragili non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

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Documenti: Legge n. 69/2021

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