La novità del dl n. 41/2021 è che il beneficio può essere fruito, non solo dai nuclei familiari (come in passato) ma anche, in alternativa, dagli individui che hanno terminato (interamente) tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di disoccupazione indennizzata (Naspi o DIS-Coll), non titolari al 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato o di una collaborazione coordinata e continuativa (a prescindere dal reddito conseguito) o di prestazioni pensionistiche dirette (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità) nè degli indennizzi covid-19 fissati dallo stesso dl n. 41/2021 (il bonus da 2.400€ in primo luogo). Non è richiesto, invero, la permanenza dello stato di disoccupazione al momento della domanda. In tal caso il ReM si atteggia come una proroga della disoccupazione indennizzata e l'importo è fisso, 400€ per tre mesi.
Domande
La domanda di ReM va prodotta online tramite il sito Istituzionale INPS oppure recandosi presso un Patronato. Se il beneficio è chiesto per il nucleo la domanda deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare (il richiedente), in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. Se il beneficio è chiesto dal percettore di NASpI e DIS-COLL scaduta tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 la domanda va presentata dal richiedente. A questa regola c'è una eccezione: se nel nucleo familiare sono presenti più soggetti percettori di NASpI e DIS-COLL scadute tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, la domanda presentata dal richiedente vale anche per gli altri componenti. Ciò in quanto il diritto al beneficio attiene a tutti gli ex percettori di indennità di disoccupazione del nucleo. In tal caso, l'INPS provvederà al versamento di quanto dovuto sull’IBAN dichiarato nel modello di domanda solo per quanto spettante al richiedente, mentre per le somme riferite agli altri componenti verranno dettagliate ulteriori istruzioni.