Disabili, Per la Quota di riserva si computano anche i soci delle banche di credito cooperativo

Bruno Franzoni Lunedì, 11 Dicembre 2017
L'Ispettorato del Lavoro chiarisce in una nota i criteri per il rispetto della quota di riserva nell'assunzione obbligatoria dei lavoratori disabili. 
I soci delle banche cooperative non possono essere esclusi dal calcolo della quota di riserva. Lo precisa una nota dell'Ispettorato nazionale del Lavoro (nota 10701 dello scorso 7 dicembre 2017) nella quale illustra le modalità per il rispetto degli obblighi scaturenti dalla legge 69/1999 in materia di avviamento al lavoro obbligatorio dei disabili.

Le Quote di Riserva

La quota di riserva, come noto, chiede ai datori di lavoro pubblici e privati di medie dimensione di tenere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità nella misura: a) pari al sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti; b) di due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) o di un solo lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Questo adempimento, per effetto del decreto legislativo 151/2015, deve essere assolto dai datori mediante richiesta nominativa entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione. Ciò non toglie che il datore di lavoro possa, comunque, nel medesimo termine, richiedere l’avviamento numerico indicando la qualifica sulla base di quelle disponibili presso gli uffici competenti. Viceversa, decorso il termine dei 60 giorni, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica. A tal fine, preliminarmente individua con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti. 

Si ricorda, sempre per effetto del decreto legislativo 151/2016, come modificato dall'ultimo decreto legge milleproroghe, che per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo, sino al 31 dicembre 2017, scatta solo in caso di nuove assunzioni mentre dal prossimo 1° gennaio dovrà essere rispettato anche in assenza di nuove assunzioni, per il solo fatto di superare la soglia dimensionale prevista.

L'articolo 4, co. 1, della L. 68/1999, nell’elencare i criteri di computo della quota di riserva, fa espressa menzione delle esclusioni dal computo della base di calcolo sulla quale applicare le predette percentuali legali, tra cui: i lavoratori occupati ai sensi della medesima legge; i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti; i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore; i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività; i lavoratori a domicilio.

La posizione dell'Ispettorato del Lavoro

Ebbene chiarisce la nota dell'ispettorato il riferimento ai "soci di cooperative di produzione e lavoro", secondo una indicazione riportata dalla circolare ministeriale n. 41/2000, deve intendersi esteso a tutti i soci di cooperative di lavoro, anche soci che siano lavoratori dipendenti, e non solo a quelli delle cooperative di produzione e lavoro, in quanto iscritte nell’apposita sezione del Registro prefettizio. Tuttavia, la precisazione ministeriale è stata inserita in una sezione specifica dedicata alle cooperative sociali e non è perciò riferibile in generale al settore cooperativo, per sua natura estremamente polimorfo. Orbene, le banche di credito cooperativo non rientrano nel novero delle cooperative di produzione e lavoro, essendo infatti iscritte in una categoria diversa dell’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e parimenti, nonostante il perseguimento di finalità sociali, anche evidenziato nello statuto, non rientrano nella categoria delle cooperative sociali (Legge 8 novembre 1991, n. 381). Ne discende, dunque, che l’esclusione dalla base di computo non riguarda i soci delle banche di credito cooperativo, per cui non può essere da queste invocata per sottrarsi al rispetto delle previsioni cogenti sul collocamento mirato di soggetti svantaggiati. 

 

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