Nello specifico il predetto articolo 5 del DL 104/2020 proroga: 1) di due mesi, le indennità di NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020; 2) di ulteriori due mesi, le indennità di NASpI e DIS-COLL terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. Tale proroga va ad aggiungersi a quella di pari durata già prevista, per le medesime indennità, dall’art. 92 del D.L. 34/2020, con la conseguenza che per quest'ultime la proroga complessiva è pari a quattro mesi. La proroga, al pari di quanto stabilito in occasione del precedente rinnovo, sarà riconosciuta d'ufficio dall'Inps a condizione che il percettore non abbia percepito una delle indennità COVID-19 fissate dal DL 18/2020 e dal DL 34/2020 in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (si tratta, ad esempio, delle indennità di 600 o 1.000 euro per i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori, professionisti con partita iva).
Come già precisato dall'Inps con la precedente proroga (cfr: Circolare 76/2020) l'importo riconosciuto per ciascuna mensilita' aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima mensilita' spettante per la prestazione originaria (non ci sarà, pertanto, la riduzione ulteriore del 3% al mese per i periodi che formano oggetto di proroga). Nel caso della Naspi i due mesi aggiuntivi sono coperti da contribuzione figurativa (nella Dis-Coll, invece, non c'è copertura contributiva ai fini pensionistici) alle stesse regole previste per i periodi "ordinari". Si rammenta che la proroga non è riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata (per l'avvio di un'attività economica) e il cui periodo teorico di spettanza termini nell’arco temporale compreso tra le scadenze sopra esposte.