I chiarimenti riguardano la proroga della validità dei DURC, i documenti di regolarità contributiva, dopo le modifiche apportate dalla legge numero 77/2020 di conversione del DL Rilancio. Dal 19 Luglio, data di entrata in vigore della disposizione da ultimo richiamata, è stato stabilito che i Durc in scadenza nel periodo temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano validità sino a 90 giorni successivi alla scadenza dello stato di emergenza connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, termine originariamente fissato al 31 luglio 2020 (pertanto i Durc avrebbero mantenuto validità sino al 29 ottobre 2020, 90 giorni successivi). Lo stato di emergenza è stato recentemente prorogato al 15 ottobre 2020 con la delibera del PCdM il 29 luglio 2020.
Tuttavia l'Inps spiega che questa proroga non ha effetti sui DURC con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio in quanto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 all'articolo 1, co. 4, non li ha inclusi tra quelli che beneficiano degli effetti della proroga dello stato di emergenza. Tale esclusione, come condiviso per le vie brevi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, comporta che la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 non produce effetti sulla validità prorogata dei Durc on line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è confermato che la stessa resta fissata al 29 ottobre 2020.
Resta fermo, inoltre, che la proroga della validità dei DURC non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal DL 76/2020. Ricorrendo tali fattispecie, dal 19 luglio 2020 le stazioni appaltanti o le pubbliche amministrazioni procedenti dovranno effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015, indipendentemente dalla presenza di un Durc on Line con validità prorogata.
Documenti: Messaggio Inps 3089/2020