La questione
Originariamente l'articolo 103 del DL 18/2020 (Decreto Legge "Cura Italia") ha prorogato la validità al 15 giugno 2020 degli atti, permessi e certificati con scadenza compresa tra il 31 gennaio e 15 aprile. Tra questi documenti rientra anche il documento unico di regolarità contributiva, Durc. Pertanto le aziende in possesso di Durc con scadenza nel predetto periodo, sono automaticamente ritenute in regola fino al 15 giugno (in via ordinaria, invece, il Durc ha validità 120 giorni dalla richiesta). Successivamente, la legge n. 27/2020 (conversione del dl n. 18/2020) ha sostituito la norma prevedendo che «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (...)».
Infine è arrivato il decreto Rilancio n. 34/2020 che nuovamente ha modificato la norma, precisando che dalla proroga sono esclusi i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. L’intervento normativo ha pertanto chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi (90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza).
Disciplina ordinaria
In definitiva vengono confermate le istruzioni già fornite a marzo (cfr: messaggio inps 1374/2020) con la conseguenza che a partire dalle richieste di verifica di regolarità contributiva presentate dal 16 aprile si applicheranno gli ordinari criteri (dm 30 gennaio 2015 e dm 23 febbraio 2016). Nella gestione di tali richieste, gli enti assicuratori ricordano che per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, le sospensioni in parola non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
Documenti: Messaggio inps 2103/2020