La questione riguarda in particolare quei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3, co. 10 del Dl 119/2018 (cd. rottamazione ter). La lettera f-bis) dell'articolo 3, comma 10 del citato decreto legge aggiunta con la legge di conversione numero 136/2018 ha esteso la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che consentiva il rilascio del documento di regolarità contributiva ai contribuenti che hanno aderito alla rottamazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. prima rottamazione).
A seguito di tale novità l'Inps informa, pertanto, che a decorrere dal 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 136/2018, le richieste di verifica della regolarità contributiva, anche se pervenute anteriormente a tale data ed ancora in corso di istruttoria, dovranno essere definite con l’attestazione della regolarità sempreché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni. La definizione della richiesta di verifica con tale esito, in assenza di registrazione sugli archivi della procedura “Gestione AVA” richiede l’accertamento presso l’Agente della Riscossione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 3 del D.L. n. 119/2018.
Inclusi anche i contribuenti decaduti
Dato che la nuova rottamazione include anche i contribuenti che sono decaduti dalle precedenti procedure agevolate la presentazione della domanda ai sensi del DL 199/2018 consente il rilascio del DURC positivo anche nei confronti di quei contribuenti che, non avendo tempestivamente ed integralmente versato le rate dei precedenti piani di definizione agevolata, si sono visti successivamente revocare la situazione di regolarità contributiva.
Nello specifico l'Inps informa che saranno definiti con attestazione di regolarità contributiva tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi quelli che avevano già aderito alla prima rottamazione (ex art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. prima rottamazione) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione. In tali casi la verifica della regolarità contributiva potrà essere definita (nuovamente) con esito di regolarità per il solo effetto della dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione-ter.
L'agevolazione si estende anche ai contribuenti che hanno chiesto la c.d. rottamazione-bis, prevista dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, a condizione che sia stato effettuato il pagamento entro il 7 dicembre 2018 delle rate in scadenza a luglio, settembre ed ottobre 2018. In assenza di versamento delle somme residue entro il predetto termine differito al 7 dicembre 2018, la verifica di regolarità sarà definita con l’attestazione dell’irregolarità contributiva. Ciò in quanto, una volta intervenuta la decadenza dal beneficio, non è possibile accedere, per gli stessi carichi, alla c.d. rottamazione-ter (arg. ex. art 3, co. 23 DL 119/2018).
L'Inps informa, infine, che anche con riferimento alla terza definizione agevolata il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute i documenti di regolarità contributiva emessi saranno annullati dagli Enti preposti alla verifica.
Documenti: Messaggio Inps 4844/2018; Circolare Inps 80/2017