La disposizione da ultimo richiamata ha, infatti, prorogato la validità al 15 giugno degli atti, permessi e certificati con scadenza compresa tra il 31 gennaio e 15 aprile. Tra questi documenti rientra anche il documento unico di regolarità contributiva, Durc (oggi solo online). Pertanto, spiega l'Inps, le aziende in possesso di Durc con scadenza nel predetto periodo, sono automaticamente ritenute in regola fino al 15 giugno (in via ordinaria, invece, il Durc ha validità 120 giorni dalla richiesta).
La proroga della validità può avere due conseguenze in caso di richiesta del Durc nel periodo temporale indicato: a) Durc disponibile perché ancora in corso di validità ordinaria (120 giorni): il documento potrà essere acquisito immediatamente dall'interessato o dalle persone richiedenti (senza quindi alcun problema); b) Durc non più disponibile, in quanto spirato il termine temporale ordinario dei 120 giorni ma che comunque, per via della novella in commento, deve essere considerato valido fino al 15 giugno.
In tal caso, possono aversi tre situazioni: la è quella di regolarità: fatta la richiesta, cioè, il sistema restituisce il Durc per l'azienda controllata con esito regolare (senza il bisogno di alcuna attività da parte degli operatori). La seconda situazione si verifica quando il sistema evidenzia la presenza di irregolarità che sono determinate da meri disallineamenti degli archivi che, comunque, possono essere definite con l’attestazione di regolarità. Anche in tal caso, pertanto, l'iter dovrà essere concluso con l'attestazione di regolarità (senza il bisogno di alcuna attività da parte degli operatori). La terza situazione è quella d'irregolarità dove cioè il sistema non potrebbe rilasciare il Durc. In tal caso, precisa l'Inps, per rispettare le indicazioni del DL 18/2020 occorre distinguere: se negli archivi è presente, per l'azienda controllata, un Durc con scadenza tra il 31 gennaio e 15 aprile (ovviamente, nel caso in cui, alla data del controllo dell'azienda e/o di richiesta, il Durc sia già scaduto) l'Inps notificherà via Pec il Durc la cui validità è da ritenersi procrastinata fino al 15 giugno. La procedura viene, quindi, chiusa senza l’invio dell’invito a regolarizzare.
L'assenza del DURC
Se non è presente un Durc con scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 occorrerà, comunque, procedere all'invito a regolarizzare. A tal fine, in deroga alle ordinarie norme, l'Inps valuterà la situazione dell'azienda alla data del 31 agosto 2019 (pagamenti dovuti fino a tale data). Ciò per garantire condizioni di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovano nelle medesime situazioni e a trattare i soggetti per i quali è richiesta la verifica della regolarità nel periodo dell’emergenza al pari di coloro che beneficiano ope legis del prolungamento di efficacia del Documento già rilasciato con esito regolare. In definitiva le verifiche della regolarità contributiva richieste nel periodo dell'emergenza (dal 17 marzo 2020 al 15 aprile) sono considerate come effettuate prima del 31 gennaio.
Poiché le richieste di verifiche di regolarità fatte a quest'ultima data riguardano i pagamenti scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui è effettuata la verifica, ne deriva che la data di verifica è il 31 agosto 2019 (i Durc scaduti al 31 gennaio 2020 sono quelli richiesti il 4 ottobre 2019, considerato il periodo di validità pari a 120 giorni dalla richiesta). Con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.
Documenti: Messaggio Inps 1374/2020