Fondo TFR
I chiarimenti riguardano le modalità di intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'Inps dall'articolo 2 della legge 297/1982 con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del Tfr stesso spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. L'articolo 97 del citato DL 34/2020 confermando che i pagamenti sono effettuati entro 60 giorni dalla richiesta ha soppresso il previgente riferimento al fatto che tale richiesta provenga dall’interessato e ha disposto che gli stessi pagamenti siano effettuati esclusivamente mediante accredito sul conto corrente del beneficiario con superamento delle previgenti modalità di accredito della prestazione (contanti, assegno circolare, libretto nominativo, conto corrente).
Stop alle quietanze
Aseguito della predetta modifica l'Inps spiega che la domanda di pagamento deve contenere, pertanto, obbligatoriamente l'IBAN del conto corrente intestato al beneficiario della prestazione e che non è più necessaria la preventiva acquisizione della quietanza che il lavoratore doveva rilasciare presso lo sportello bancario al fine di poter surrogare il Fondo di Garanzia nei confronti del datore di lavoro insolvente. Quest'ultima è sostituita dalla contabile di pagamento del bonifico recante la specifica causale riferita al pagamento della prestazione da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982.
Va ricordato, inoltre, che il succitato articolo 97 ha previsto, in relazione alle somme pagate dal fondo, che questo sia surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante non solo sul patrimonio dei datori di lavoro, come previsto in passato, ma anche degli eventuali condebitori solidali.
Documenti: Messaggio inps 3008/2020