Via libera al subentro del Fondo Trasporto Pubblico rispetto al FIS nell’erogazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria nelle aziende del settore che impiegano fino a cinque dipendenti. Dalla competenza di ottobre 2023 le aziende del settore dovranno contribuire al Fondo versando il contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore e un terzo a carico del lavoratore). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3548/2023 pubblicato ieri.
La novità segue la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro contenuta nella legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021). La riforma, tra l’altro, ha esteso dal 1° gennaio 2022 le tutele della cassa integrazione ordinaria e straordinaria a favore di tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dai requisiti dimensionali dell’azienda. Nei settori presso cui erano stati istituiti fondi di solidarietà bilaterali la tutela è stata assicurata, nelle more dell’adeguamento degli stessi, dal Fondo di integrazione salariale gestito dall’INPS.
Tutele estese
Con il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 29 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2023 il Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico è stato adeguato alla legge n. 234/2021. Di conseguenza anche le imprese del settore che impiegano un numero di dipendenti inferiore a cinque, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 2 ottobre 2023, fruiranno dell’«Asi», l’assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie e non sono più soggetti al Fis. Dal 17 Ottobre (cioè decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del decreto) le domande in questione andranno presentate al medesimo Fondo con le modalità telematiche in uso e non più al FIS.
Dalla mensilità di «competenza ottobre 2023» i datori di lavoro in questione saranno, inoltre, tenuti a versare al Fondo Trasporto Pubblico il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese in questione in luogo del contributo di finanziamento del FIS.