Una delle principali questioni che interessa gli iscritti all'ex fondo trasporti riguarda le modalità di accredito e la valutazione ai fini pensionistici del servizio militare a seguito della soppressione del fondo a partire dal 1° gennaio 1996. Questi periodi, infatti, anche all'indomani dell'intervento del legislatore del 1996 possono essere utilizzati gratuitamente al fine di incrementare la misura delle pensione anche se occorre tenere conto delle specificità del soppresso fondo trasporti.
Come noto, infatti, il Dlgs 414/1996 ha stabilito la regola generale che ai fini della liquidazione delle prestazioni spettanti agli autoferrotranvieri la contribuzione acquisita presso il FPLD si somma (gratuitamente) con quella acquisita per l’attività autoferrotranviaria presso il soppresso Fondo ovvero, dal 1° gennaio 1996, presso il FPLD in evidenza contabile separata. Tuttavia per la liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata (quella cioè prevista in favore del solo personale viaggiante iscritto al predetto fondo), della pensione anticipata e della pensione di invalidita' specifica non sono considerati utili i periodi di contribuzione esistenti nel FPLD anteriormente alla soppressione del fondo. Tali periodi danno luogo, al compimento dell'età prevista per la corresponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme in vigore tempo per tempo nel FPLD, alla riliquidazione del trattamento pensionistico.
In sostanza, in base a tale regola, i periodi di servizio militare antecedenti al 1996 (e, più in generale, anche gli altri versamenti presenti nel FPLD prima di tale data) non possono essere valorizzati immediatamente al momento dell'andata in pensione a meno che essi, prima della soppressione del Fondo, non abbiano formato oggetto di ricongiunzione presso il Fondo. Nel caso, piuttosto frequente, in cui non fosse stato ricongiunto il servizio militare, tale anzianità rimane, quindi, esclusa dal calcolo della pensione, per essere considerata solo al raggiungimento dell'età prevista nell'assicurazione generale obbligatoria per il pensionamento di vecchiaia.
In tali casi, il periodo di servizio militare e gli altri versamenti contributivi presenti nel FPLD prima del 31.12.1995 non sono utili nè ai fini del diritto che della misura della pensione; lo diventano però ai fini della misura all'età di 67 anni, all'età stabilita nell'ordinamento generale per la pensione di vecchiaia. Dunque tale anzianità, anche se non viene valorizzata subito al momento del pensionamento, non viene completamente perduta.
A tale regola c'è solo una eccezione. E cioè che l'interessato rinunci ad avvalersi del calcolo della pensione con le regole previste per il fondo trasporti (più favorevoli almeno sino al 1995) e scelga di liquidare la prestazione interamente secondo nell'assicurazione generale obbligatoria: in tal caso il lavoratore può infatti valorizzare, tutti i periodi contributivi (sia fini del diritto che della misura) provenienti dal soppresso Fondo unitamente a quelli acquisiti nello stesso FPLD precedentemente e successivamente al 1° gennaio 1996 (Art. 3, co. 10 del Dlgs 414/1996). A seconda dei casi tale scelta può risultare conveniente o meno a seconda della propria carriera lavorativa ed età anagrafica di pensionamento.