Due benefici
Come noto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 il personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo Trasporti mantiene di diritto ad accedere alla pensione di vecchiaia con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto alla generalità degli altri lavoratori dipendenti del settore privato. Pertanto nel biennio 2019-2020 e nel successivo biennio 2021-2022- a seguito di quanto disposto dal decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019 che non prevede un ulteriore incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici - l'età anagrafica per il conseguimento della prestazione resta pari a 62 anni (contro i 67 anni degli altri lavoratori dipendenti).
All'Istituto era stato chiesto se oltre a tale beneficio potesse anche applicarsi quello previsto dall'articolo 1, commi da 147 a 153 della legge 205/2017 secondo cui il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie individuate nell’allegato B della legge n. 205 del 2017, nonché per quelli impegnati in attività considerate particolarmente faticose e pesanti ai sensi dell’ articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, - tra cui rientrano anche i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo -, non deve essere adeguato alla speranza di vita stabilita per l’anno 2019. In sostanza si trattava di chiarire se il personale viaggiante con attività lavorativa qualificabile come gravosa o particolarmente faticosa e pesante potesse pensionarsi all'età di 61 anni e 7 mesi nel quadriennio 2019-2022 a condizione di possedere un minimo di 30 anni di contribuzione.
Niente cumulo
Secondo l'Inps la risposta è negativa. Il documento chiarisce, infatti, che al fine di individuare il requisito anagrafico tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio su cui applicare la riduzione di cinque anni, occorre far riferimento esclusivamente al requisito per la pensione di vecchiaia previsto per la generalità dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria stabilito dall’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non assumendo alcuna rilevanza l’applicabilità di norme speciali, derogatorie ovvero eccezionali, tra le quali deve ritenersi ricompreso il predetto articolo 1, commi 147 -153. Ne consegue che per il biennio 2019/2020 il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia del personale viaggiante è di 62 anni anche se l’attività lavorativa rientra tra quelle considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti. Tale requisito anagrafico resta invariato per il biennio 2021/2022 in ragione del mancato ulteriore incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici.
L'Inps spiega che resta fermo, in presenza di tutti i requisiti e condizioni di legge, la possibilità per il personale in questione di beneficiare in alternativa all'uscita a 62 anni unitamente a 20 anni di contributi, del pensionamento con 66 anni e 7 mesi con 30 anni di contributi oppure della pensione con 61 anni e 7 mesi di età unitamente ad un minimo di 35 anni di contributi ed al contestuale perfezionamento del quorum di 97,6 ai sensi del Dl 67/2011.
Documenti: Messaggio Inps 2692/2020