Aggiornate le modalità di comunicazione delle retribuzioni accessorie per gli iscritti all’ex fondo trasporti in possesso di anzianità contributive al 31 dicembre 1995. Le aziende interessate, infatti, dovranno inviare le comunicazioni previste dalla legge n. 889/1971 esclusivamente tramite casella di posta elettronica certificata, Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1656/2023 pubblicato ieri.
Fondo Trasporti
I chiarimenti riguardano i soggetti iscritti al soppresso fondo trasporti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995. Il calcolo della pensione deve essere effettuato tenendo conto, per le anzianità maturate sino alla predetta data, di una retribuzione pensionabile calcolata con regole diverse rispetto all’assicurazione generale obbligatoria (cd. retribuzione teorica) escludendo, per esempio, i premi di produttività, gli emolumenti straordinari e le retribuzioni accessorie percepite non possono essere computate per un importo superiore al 40% di quelle percepite nell’arco degli ultimi 36 mesi (cfr: artt. 5 e 17 della legge 889/71).
In particolare, le competenze accessorie della retribuzione devono essere ricomprese nella retribuzione pensionabile qualora abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), della legge n. 889/1971, ossia:
- spettare con continuità;
- essere determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione;
- essere previste per tutti gli appartenenti a una stessa qualifica;
- trovare la loro disciplina in accordi nazionali o aziendali (o regionali).
Nuova procedura
L’articolo 10, co 4 della legge n. 889/1971 prescrive che i datori di lavoro devono inviare all’Inps tramite modalità telematiche entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di corresponsione gli emolumenti accessori solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell’Inps. Ebbene da oggi l’Istituto spiega che le predette comunicazioni dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata in luogo di quella precedentemente utilizzata.
Resta fermo che ai sensi dell’articolo 16 della citata legge n. 889/1971, l’INPS accerta la rilevanza ai fini pensionistici dei suddetti compensi e trasmette le relative valutazioni, entro il termine di sei mesi dalla ricezione dell’elenco di cui al citato articolo 10, all’Azienda interessata. Tali valutazioni sono inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’azienda per la relativa comunicazione, nonché alla Struttura territoriale INPS presso cui l’azienda interessata versa i contributi.
Documenti: Messaggio Inps 1656/2023