L’indennità una tantum da 200 euro per i dipendenti spetta anche ai lavoratori il cui rapporto sia sospeso per cassa integrazione o la fruizione di congedi (es. maternità obbligatoria, congedi parentali, congedo straordinario biennale eccetera). E, pertanto, la retribuzione è sostanzialmente azzerata. A spiegarlo è l’Inps nel messaggio n. 2505/2022.
Indennità contro il caro bolletta
L'una tantum è disciplinata agli artt. 31-33 del dl n. 50/2022. L'art. 31 riguarda i lavoratori dipendenti: vale 200 euro, è esentasse e può essere erogata una sola volta al lavoratore che, nei primi quattro mesi del 2022, ha fruito dell'esonero dello 0,8% per almeno un mese (quindi se ha avuto almeno un mensile fino a 2.692 euro). Per ottenere il bonus i lavoratori devono rilasciare una dichiarazione al datore di lavoro di non percepire trattamenti pensionistici e/o reddito di cittadinanza né di essere titolari di un altro rapporto di lavoro dipendente (nel cui caso va manifestato l’impegno a non richiederlo agli altri datori di lavoro).
La retribuzione
Il bonus è riconosciuto automaticamente sulla retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 il cui accredito, di regola, avviene il 26 del mese. Sulle denunce contributive dello stesso mese (scadenza di invio 31 agosto 2022) i datori di lavoro potranno conguagliare l’importo erogato con l’Inps.
D’intesa con il Ministero del Lavoro l’Inps spiega che ove, in ragione dell’articolazione di singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o di diversa previsione dei Ccnl, la retribuzione venga corrisposta il mese successivo a quello di competenza, l’indennità una tantum può essere riconosciuta sulla retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, seppure di competenza del mese di giugno 2022. Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022 (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato ancorché in regime di part-time).
Cassa Integrazione
L’Inps aggiunge, inoltre, che l’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).
Documenti: Messaggio Inps 2505/2022