La questione
Il predetto articolo individua tale indennità nella misura "[...] pari all’ottanta per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.". Inarcassa chiedeva lumi circa la locuzione "reddito professionale". Se cioè per reddito professionale debba intendersi come l’intero reddito professionale percepito dalla libera professionista, oppure, in relazione al caso di specie, occorra riferire allo stesso, ma in termini ridotti ai sensi, rispettivamente, della legge n. 238/2010 e dell’articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015, entrambi recanti incentivi fiscali - comportanti una riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche - per i lavoratori dipendenti od autonomi, cittadini dell’Unione europea, che rientrino in Italia dall’estero (il cd. bonus per il rientro dei cervelli in fuga).
La Cassa Previdenziale propendeva per la seconda ipotesi osservando che il contributo soggettivo dovuto dall'iscritta viene pagato sul reddito professionale ridotto a seguito del beneficio fiscale (che consiste in un prelievo limitato al 20% del reddito percepito nel periodo di riferimento) e che, pertanto, pure l'indennità di maternità sarebbe stata ridotta in egual misura.
Il Ministero del Lavoro ha condiviso questa ipotesi. Secondo il Dicastero di Via Veneto può ritenersi, in base al dato letterale del richiamato articolo 70, comma 2, che l’intento del legislatore sia stato quello di stabilire un nesso logico-sistematico tra reddito fiscale e reddito previdenziale. E infatti, il reddito professionale su cui commisurare l’indennità di maternità della libera professionista coincide con il reddito dichiarato ai fini fiscali, sul quale è effettuato anche il calcolo dei contributi soggettivi previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti. Alla luce di tali considerazioni, il reddito professionale da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità di cui all’articolo 70 del d.lgs. n. 151/2001, è quello determinato in misura ridotta ai sensi della legge n. 238/2010 e dell’articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015 e come tale denunciato ai fini fiscali.