Stagionali del turismo
Come noto il Dl n. 104/2020 ha riconosciuto una ulteriore indennità economica onnicomprensiva pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (oppure in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali), che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.
Per il lavoro in somministrazione, qualora l'Inps non sia in grado di rilevare d'ufficio tramite le comunicazioni obbligatorie che il servizio sia stato prestato in aziende del settore del turismo e degli stabilimenti termali, l'Istituto avviserà il lavoratore chiedendogli di attestare tramite apposita documentazione lo svolgimento dell'attività nelle aziende utilizzatrici (es. contratto, la lettera di assegnazione, o in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale).
Lavoratori subordinati ed autonomi
Il medesimo beneficio economico (1.000€) è attribuito anche:
a) ai lavoratori stagionali impiegati in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari alla data di presentazione della domanda né di pensione né di altro rapporto subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente);
b) ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 non titolari alla data di presentazione della domanda né di pensione né di altro rapporto subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente);
c) ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020. Il beneficio è riconosciuto a condizione che per tali contratti siano iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile. E' necessario, inoltre non risultare titolari al momento della presentazione della domanda né di pensione né di altro rapporto subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente);
d) agli incaricati delle vendite a domicilio, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1975, alla data del 17 marzo 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. E necessario, inoltre non risultare titolari al momento della presentazione della domanda né di pensione né di altro rapporto subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente).
Lavoratori a tempo determinato e dello spettacolo
Hanno, infine, diritto al bonus di 1.000€ euro:
a) i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (i codici ateco che contraddistinguono le attività sono i medesimi di quelli previsti a favore degli stagionali del turismo). L'indennizzo è riconosciuto a coloro che possano fare valere congiuntamente i seguenti requisiti: 1) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 2) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 3) assenza di titolarità - alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 - di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.;
b) i lavoratori iscritti al fondo di previdenza dello spettacolo. Nello specifico il contributo è corrisposto ai soggetti che possano far valere alternativamente i seguenti requisiti: 1) almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50mila euro nel 2019 e non titolari di rapporto di lavoro dipendente né di pensione al 15 agosto 2020; 2) almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro e non titolari di rapporto di lavoro dipendente né di pensione al 15 agosto 2020.
c) un beneficio di 600 euro è, invece, corrisposto ai lavoratori del settore marittimo
Non Serve una nuova domanda
Il documento spiega che l'Inps procederà all'accredito d'ufficio del bonus a favore di coloro che già lo hanno percepito in passato, non serve, quindi, una nuova domanda. Dovranno invece produrla i lavoratori che non hanno mai presentato domanda per tali benefici o i lavoratori che hanno visto la propria istanza respinta nonché i lavoratori marittimi (atteso che tale indennità è stata istituita solo con il Dl "Agosto"). La domanda si può presentare online tramite il sito istituzionale oppure tramite contact center.
Documenti: Circolare Inps 125/2020