L'assegno unico premia i figli maggiorenni conviventi con i genitori. Infatti, a parità di requisiti (cioè essere studente o lavoratore con reddito sotto 8mila euro o disoccupato o in servizio civile universale), ai figli maggiorenni conviventi con i genitori non è richiesta altra condizione per il diritto all'assegno; a quelli non conviventi, invece, è richiesto che siano a carico Irpef dei genitori (con un reddito, cioè, fino a 4mila euro), un'età inferiore a 26 anni non coniugati e senza figli.
La conferma è contenuta nella circolare n. 23/2022 dell'INPS in cui è spiegato, tra l'altro, che per i figli maggiorenni non conviventi trova applicazione l’articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo cui fanno parte del nucleo dei genitori i figli maggiorenni esclusivamente quando di età inferiore a 26 anni, a carico ai fini IRPEF dei genitori stessi, non coniugati e senza figli.
Come anticipato sulle pagine di questa rivista le situazioni, pertanto, sono due. Se il figlio maggiorenne convive il diritto all'auuf sorge se studente, lavoratore con reddito sotto 8mila euro, disoccupato o in servizio civile universale. Se invece non fa parte del nucleo ISEE (e quindi non convive con i genitori) occorre anche verificare il carico, e cioè accertare che sia "attratto al nucleo ISEE dei genitori" e, pertanto, reddito non superiore a 4mila euro, non coniugato, senza figli propri e con età fino a 26 anni. In tabella le situazioni.
E' evidente, pertanto, che ci sarà un trattamento differente a seconda dei casi. Se il figlio maggiorenne convive fa sempre parte del nucleo Isee (perché componenti della famiglia anagrafica) e quindi anche se il figlio percepisce un reddito di 6mila euro può fruire dell'assegno unico; nello stesso esempio, invece, se non convive l'auuf non gli spetta in quanto supererebbe il limite di reddito per essere attratto al nucleo dei genitori.