Il chiarimento principale riguarda che l’assicurazione contro la malattia, con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, e la relativa indennità in favore del prestatore opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex Enpals) a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma anche con partita iva) e dal tipo di qualifica dallo stesso rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.), nonché dal settore produttivo in cui opera l’impresa che lo impiega, sempreché si tratti di figure professionali espressamente individuate dal legislatore, per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La prestazione contro la malattia (e la relativa contribuzione), dunque, è erogata a prescindere dalla sussistenza o meno del vincolo di subordinazione.
La misura del contributo
La misura del contributo dovuto per la prestazione di malattia è pari al 2,22% della retribuzione ovvero del compenso imponibile, al pari di quanto previsto per i lavoratori dipendenti del settore privato. Il contributo, precisa l'Inps, va versato dal datore di lavoro o dal committente (nel caso di lavoro autonomo) tenendo conto di tutte quelle disposizioni che prevedono retribuzioni medie e convenzionali nonché il rispetto di minimali di retribuzione contrattuale e di retribuzione giornaliera di legge. Infatti, in considerazione della sostanziale equiparazione del “lavoratore a prestazione” a quello subordinato ai fini della determinazione degli elementi di retribuzione imponibile prevista nel settore, alle predette disposizioni deve far riferimento il committente nella determinazione dell’imponibile contributivo.
Inoltre, sulla scorta del dettato del comma 1-bis dell’art. 20 del D.L. n. 112/2008, a far data dal 1° maggio 2011, per i lavoratori iscritti al suddetto fondo gli obblighi sono sempre vigenti, prescindendosi dalla eventuale circostanza che il datore di lavoro/committente sia tenuto, per effetto di norma di legge o di contratto, a corrispondere al lavoratore, in caso di malattia, una prestazione di valore pari o superiore all’indennità economica di malattia a carico dell’Istituto. Prima del suddetto intervento normativo, infatti, il datore di lavoro era esonerato dal versamento della contribuzione per la malattia ove il contratto collettivo avesse previsto la corresponsione al dipendente dell'intera retribuzione per il periodo in questione. Ma il legislatore, sottolinea l'Inps, ha mutato orientamento estendendo l’obbligo contributivo anche ai i datori di lavoro che occupino lavoratori dello spettacolo - subordinati, parasubordinati o autonomi – aventi diritto all’indennità, che corrispondano, per previsione di legge o di contratto collettivo, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità.
Soggetti esclusi
L'istituto precisa che, in via eccezionale, non sono soggetti all’assicurazione di malattia: a) i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” di cui al n. 23-bis ex art. 3, co. 1, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, categoria introdotta dalla legge n. 350/2003 (cfr. art. 3, commi 98, 99 e 100); b) i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al D.L. n. 91/2013. Tali soggetti, essendo dipendenti pubblici, hanno diritto alla retribuzione ordinariamente spettante in caso di malattia.
L'Istituto ricorda, infine, che non sono coperti dall'assicurazione contro la malattia gli sportivi professionisti iscritti presso il Fondo di Previdenza degli Sportivi professionisti.
Documenti: Circolare Inps 124/2017