Fondo di Previdenza dello Sport
Il Fondo previdenziale degli sportivi professionisti (FPSP) è un fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria che eroga le prestazioni previdenziali (IVS, invalidità, vecchiaia e superstiti) nei confronti dei lavoratori che svolgono attività di sport professionistico. Nato nel 1973 con la legge 366/1973 il Fondo è stato gestito sino al 2011 dall'Enpals per poi passare all'Inps dal 1° gennaio 2012 a seguito della Riforma Fornero del 2011. Nel panorama italiano il fondo resta uno dei pochi fondi speciali che gode ancora oggi di regole di pensionamento in gran parte diverse rispetto all'assicurazione generale obbligatoria nonostante l'intervento di armonizzazione recato dal Dlgs 166/1997 dal 1997.
L'estensione dell'assicurazione IVS nei confronti dei professionisti sportivi è piuttosto recente. Solo a partire dal 1973 la 366/1973 ha introdotto una tutela specifica per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti limitata in favore dei calciatori vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio che svolgono la loro attività nei campionati di serie A, B e C (ora Lega Pro) e agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale. Successivamente il legislatore, con la L. n. 91/1981, ha ulteriormente esteso la predetta assicurazione per invalidità vecchiaia e superstiti ad atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che svolgono la loro attività anche nell’ambito di altre discipline che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di professionismo sportivo. Allo stato hanno ricevuto il riconoscimento dello status di “sport professionistico” le discipline sportive del calcio, del ciclismo, del golf, del pugilato, del motociclismo e del basket.
Tali interventi hanno affermato la regola che l'assicurazione IVS per gli sportivi professionisti operasse in regime sostitutivo dell'AGO attraverso l'istituzione di un fondo specifico - il FPSP per l'appunto - gestito dall'Enpals (l'ente nazionale della previdenza dello spettacolo) che recentemente è stato soppresso e confluito nell'Inps. Ai fini dell'iscrizione al Fondo è sufficiente verificare la qualifica del lavoratore che da luogo all’obbligo assicurativo indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro.
Le caratteristiche del Fondo
Caratteristica peculiare di tale fondo è che l'anzianità contributiva è espressa in giornate (e non in settimane), considerando l'anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi di 26 giorni ciascuno. L'ordinamento prevede, inoltre, un meccanismo convenzionale semplificato per il raggiungimento dell’annualità di contribuzione necessaria per conseguire le prestazioni previdenziali: l'annualità di contribuzione sino al 31 dicembre 1992 è raggiunta con 180 giornate di contribuzione; dal 1° gennaio 1993 si considera raggiunta con 260 contributi giornalieri.
Al pari di quanto previsto nel FPSP il meccanismo convenzionale di accredito dell'annualità, inoltre, può determinare che in un determinato anno vengano versati contributi per un numero di giorni superiori a quelli richiesti per coprire un anno di contribuzione. In tal caso l'eccedenza contributiva viene recuperata al momento della valutazione finale, a scomputo del requisito contributivo. Ciò può determinare, peraltro, che il requisito contributivo venga maturato in anticipo rispetto a quello di anzianità assicurativa. In tal caso il diritto a pensione non si perfeziona fino al raggiungimento degli anni di assicurazione richiesti dalla legge. Ad esempio un lavoratore iscritto al FPSP dal 1995 matura per 18 anni 290 giornate contributive si troverebbe al termine di tale periodo un valore pari a 5.200 contributi; avrebbe cioè già conseguito il minimo necessario per il pensionamento di vecchiaia. In tal caso però il lavoratore può accedere alla pensione di vecchiaia solo a condizione di aver altresì maturato almeno 20 anni di anzianità assicurativa presso il Fondo (cioè a condizione che dal primo versamento fino alla decorrenza della pensione siano trascorsi almeno 20 anni).
La contribuzione d'ufficio
A tutela delle carriere precarie e deboli il Dlgs 166/1997 ha introdotto una contribuzione d'ufficio, cioè una contribuzione a carico dello Stato, a completamento dell'annualità di contribuzione. Tale contribuzione, valida ai soli fini dell'acquisizione del diritto ai trattamenti pensionistici (dunque non incrementa la misura del trattamento), è riconosciuta a condizione che il lavoratore possa far valere 4.160 contributi giornalieri accreditati presso il fondo e che la retribuzione annuale percepita, nell'anno in cui riconoscere l'accredito, non superi il 50% del massimale di retribuzione imponibile stabilito dalla legge, rivalutato annualmente (52.507€ ai valori 2022). La contribuzione d'ufficio è riconosciuta solo agli assicurati in possesso di contribuzione al 31.12.1995 ed è consentita per più anni per un numero di giornate non superiore a 1.040 (4 anni) sino alla concorrenza di 5.200 contributi giornalieri; annualmente la contribuzione d'ufficio è riconosciuta nel limite massimo di 260 contributi giornalieri sino alla capienza massima di 312 contributi giornalieri annui.
Massimali pensionistici
Altra caratteristica del fondo riguarda la presenza di massimali della retribuzione pensionabile. In particolare con riferimento alle quote di pensione maturate sino al 31.12.1997 si applica il vecchio massimale di 315.000 lire (162,68€) da rivalutare annualmente a decorrere dal 1° gennaio 1998 (241,17€ ai valori 2022); sulle quote di pensione maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998 si utilizza il massimale di cui alla legge n. 335/1995 (cioè 105.014€, pari a 337€ giornalieri). Sulla retribuzione eccedente tale soglia si versa, inoltre, un contributo di solidarieta' pari (dal 1° gennaio 2020) al 3,1% del reddito conseguito (di cui il 2,1% a carico del lavoratore) sino all'importo di 765.552€ annui (2022). La presenza di un massimale comporta, peraltro, che ai fini del calcolo della pensione la retribuzione giornaliera eccedente i massimali non possa essere valorizzata.
Il calcolo della pensione nel Fondo di previdenza degli sportivi professionisti
Il sistema di calcolo della pensione risente fortemente delle sopra citate specificità. Al pari dei lavoratori assicurati presso l'AGO, il calcolo viene effettuato in tre quote: quota A relativa all'anzianità maturata sino al 1992; Quota B per l'anzianità maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1995 o al 31.12.2011 e quota C, determinata con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1.1.1996 o dal 1.1.2012 per chi aveva almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995.
A differenza di quanto previsto nell'AGO la Quota A si calcola però in base alla media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere fra tutte quelle versate ed accreditate nell'arco della vita lavorativa rivalutate sulla base della variazione media annua dell'indice ISTAT del costo della vita solo fino al quinto anno precedente la decorrenza della pensione ed entro il limite del massimale di retribuzione giornaliero previsto per i periodi sino al 31.12.1992. Le retribuzioni giornaliere che si collocano negli ultimi cinque anni antecedenti la decorrenza, quindi, non vengono rivalutate.
Per quanto riguarda la Quota B, riferita ai periodi dal 01/01/1993, la Riforma Amato ha ampliato il periodo di riferimento in cui ricercare la retribuzione pensionabile. Il calcolo si effettua sulla media delle ultime 2.080 retribuzioni giornaliere nell’arco della carriera lavorativa. Tale retribuzione deve essere rivalutata per i coefficienti previsti per la quota B dell'AGO (cioè sulla base della variazione media annua dell'indice ISTAT del costo della vita maggiorato di un punto percentuale) entro il limite del massimale di retribuzione giornaliero vigente per i periodi compresi tra il 1.1.1993 ed il 31.12.2011 o 31.12.1995 (a seconda dei casi). Le aliquote di rendimento della retribuzione pensionabile sia nella quota A che B sono quelle vigenti nell'AGO (2% per ogni anno di contribuzione con rendimenti decrescenti al crescere della retribuzione).
Con riferimento ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantano meno di 18 anni di contribuzione tutte le anzianità contributive maturate successivamente al 1° gennaio 1996 sono determinate con il sistema contributivo (Quota C) mentre per gli altri, i più anziani, il calcolo contributivo è scattato solo dal 1° gennaio 2012. In virtu' di quanto stabilito dalla legge Dini (art. 1, co. 18 della legge 335/1995) l'imponibile contributivo per i lavoratori iscritti al Fondo dopo il 1995 non può eccedere i 105.014€ (valore del 2022).
L'utilizzo della contribuzione
L'appartenenza del FPLSP al "sistema Enpals" permette anche agli sportivi professionisti di avvalersi della convenzione tra Enpals e Inps prevista dall'articolo 16 del Dpr 1420/1971. In particolare la contribuzione versata nell'INPS è utile ai fini della determinazione della sola misura del trattamento pensionistico.
Per la maturazione del diritto a pensione invece l'assicurato alternativamente: a) deve aver maturato i requisiti per il conseguimento della specifica pensione anticipata di vecchiaia a carico del Fondo: cioè 54 anni (53 anni le donne sino al 31.12.2021) e 20 anni di contributi (ai fini dei quali non rilevano i periodi INPS); b) deve aver maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia nel regime INPS anche utilizzando i periodi contributivi presenti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. In sostanza non si possono utilizzare i contributi INPS per integrare il diritto a pensione con i requisiti contributivi più bassi previsti nel FPSP.
In alternativa alla predetta convenzione la contribuzione versata presso il FPLSP può formare oggetto di ricongiunzione secondo le regole previste dalla legge 29/1979, di totalizzazione nazionale oppure di cumulo dei periodi assicurativi secondo le norme che disciplinano tali istituti.
Le prestazioni Previdenziali
Gli iscritti al fondo hanno diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata, all'assegno ordinario di invalidità, alla pensione di inabilità oltre che alla pensione ai superstiti anche se con alcune specificità rispetto all'assicurazione comune. In particolare gli assicurati al fondo al 31.12.1995 (cioè che ricadono nel sistema misto) hanno diritto alla pensione di vecchiaia all'età di 54 anni (53 le donne sino al 31.12.2021) unitamente a 20 anni di assicurazione e contribuzione (5.200 contributi giornalieri) a condizione che il requisito contributivo sia perfezionato utilizzando esclusivamente la contribuzione accreditata presso il Fondo con la qualifica di professionista sportivo.
Gli assicurati dopo il 31.12.1995 (cioè per chi è nel contributivo puro) conseguono la pensione secondo le nuove norme previste dalla legge Fornero: 64 anni unitamente a 20 anni di contribuzione e assicurazione e importo pensione non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale; 67 anni unitamente a 20 anni di contribuzione e assicurazione e importo pensione non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale; a 71 anni unitamente a 5 anni di contribuzione e assicurazione; 42/41 anni e 10 mesi di contributi per la pensione anticipata + finestra mobile di tre mesi. I requisiti anagrafici appena indicati (64, 67 e 71) possono essere ridotti di un anno ogni quattro anni di lavoro effettivamente svolto nel settore, sino ad un massimo di cinque anni.
In tal caso, inoltre, il coefficiente di trasformazione da applicare va individuato in corrispondenza dell’età risultante dalla somma dell’età anagrafica dell’assicurato, e il numero degli anni aggiunti sino ad un massimo di 5. A titolo di esempio, nella ipotesi dell’anticipazione massima consentita – 5 anni – si utilizza il coefficiente previsto per il 64° anno di età in luogo di quello corrispondente all'età anagrafica effettiva (59 anni).
Il fondo, inoltre, riconosce la pensione supplementare se l'assicurato è titolare di una prestazione a carico dell'AGO e dei fondi sostitutivi, esonerativi od esclusivi nonché del supplemento di pensione per i contributi versati successivamente al pensionamento.
Documenti: legge 366/1973; legge 91/1981; Dlgs 166/1997; Circolare Inps 86/2014; Circolare Inps 17/2019