I lavoratori fragili che nel 2021 non hanno ottenuto la liquidazione dell’indennità di malattia per il raggiungimento dei limiti massimi indennizzabili a tale titolo avranno diritto ad una indennità «una tantum» da 1.000€ completamente esentasse ma priva di contributi figurativi. Lo rende noto lo stesso Istituto di Previdenza nella Circolare n. 96/2022 pubblicata ieri in cui illustra il beneficio introdotto dall’articolo 1, co. 969 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Per farlo gli interessati dovranno presentare apposita domanda all’Inps entro il 30 novembre 2022.
Assenza dal servizio
Come noto la normativa anticovid ha equiparato, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, al ricovero ospedaliero i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori cd. «fragili» la cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti. L’equiparazione comporta che il periodo di assenza sia indennizzabile a titolo di indennità di malattia (con la decurtazione ai due quinti della normale indennità di malattia, in assenza di familiari a carico), con la relativa contribuzione figurativa ma entro il periodo massimo assistibile a tale titolo (al quale concorrono anche le malattie certificate per altre tipologie di evento morboso), 180 giorni per anno solare. Chi ha superato questo limite, in sostanza, è rimasto senza tutela.
Bonus da 1.000€
La legge di bilancio ha riconosciuto, pertanto, un bonus «una tantum» di 1.000€ a quei lavoratori fragili, dipendenti del settore privato, che non avendo reso la prestazione lavorativa in modalità agile ed avendo raggiunto il periodo massimo indennizzabile a titolo di indennità di malattia, abbiano avuto alcuni periodi di assenza dal servizio non indennizzati dall’Inps a tale titolo.
Più nello specifico, spiega l’Inps, il bonus interessa i soli lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela della malattia dall’Inps e cioè: operai dell’industria; operai ed impiegati del settore terziario e servizi; lavoratori dell’agricoltura; lavoratori dello spettacolo e lavoratori marittimi. Sono esclusi, pertanto, colf e badanti, impiegati dell’industria, quadri (industria e artigianato), dirigenti, portieri, lavoratori autonomi e lavoratori iscritti alla gestione separata.
Il diritto spetta ai cd. «fragili» secondo la definizione dello scorso anno e cioè: soggetti con riconoscimento di uno stato di disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992 o in possesso di certificazione medico sanitaria attestante «una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita». In tabella i requisiti.
Domande entro il 30 novembre
L’Inps spiega che gli interessati potranno presentare domanda all’Inps entro il 30 novembre 2022 tramite apposito servizio di prossimo rilascio sul portale istituzionale (serve Spid, Cie o Cns). In alternativa è possibile presentare domanda tramite Contact Center Integrato oppure rivolgendosi ai patronati. L’accredito del bonus, completamente esentasse, avverrà su Iban indicato dal richiedente (dovrà essere a lui intestato o cointestato).
L’indennità, compatibile con altre indennità o prestazioni (es. disoccupazione), può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto, anche nell’ipotesi in cui sussistano i requisiti per differenti categorie di rapporti di lavoro.
Documenti: Circolare Inps 96/2022