Come noto il Fondo settoriale, regolato nel DI numero 96077 del 1° giugno 2016, ha lo scopo di sostenere il reddito dei lavoratori subordinati (sono esclusi i dirigenti, i lavoratori del settore domestico e quelli a domicilio) dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale né in quella dei fondi di solidarietà bilaterali, e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, a prescindere dalla consistenza dell’organico, in caso di crisi aziendali che possono determinare la sospensione temporanea o la cessazione dell'attività lavorativa.
In particolare il fondo assicura ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l’erogazione di un assegno ordinario nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; l'accesso a programmi di riconversione o riqualificazione professionale del personale in esubero anche attraverso apposite convenzioni con i fondi interprofessionali; assegni straordinari per il sostegno al reddito nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo.
Il citato accordo ha modificato in più punti la previgente normativa ampliando, tra l'altro, i beneficiari delle prestazioni con inclusione anche dei lavoratori subordinati che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva interessata dalla richiesta di prestazione, di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nei 12 mesi precedenti la data della domanda di prestazione (rispetto ai 90 gg della disciplina precedente).
Prestazione integrativa della Naspi
A seguito dell'aggiornamento del regolamento il Fondo può erogare anche una prestazione integrativa di disoccupazione, coperta da contribuzione figurativa, a favore dei lavoratori che già hanno interamente fruito dell'indennità di disoccupazione (Naspi) loro spettante e che hanno compiuto 58 anni d’età (al momento della cessazione del rapporto di lavoro) senza aver ancora maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato oppure siano lavoratori che abbiano lavorato con la qualifica di stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune per un periodo non inferiore a 26 settimane, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la data della domanda e per i quali la durata della NASpI non abbia superato i 4 mesi.
La prestazione integrativa ha una durata di un mese e d'importo pari all'ultima naspi percepita; per gli stagionali la prestazione integrativa ha una durata pari alla differenza tra 4 mesi e la durata della NASpI, in ogni caso non superiore a un mese, e d’importo pari all’ultima NASpI percepita.
L'Inps spiega che presupposto per accedere alla prestazione integrativa di durata è che permanga lo stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della prestazione ordinaria. Pertanto, non potranno accedere alla prestazione in argomento quei lavoratori che siano decaduti anticipatamente dalla fruizione della NASpI, nonché quelli che abbiano ottenuto la corresponsione anticipata dell’indennità di NASpI a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità.
Assegno ordinario
Tra le altre modifiche apportate va segnalato l'ampliamento dei requisiti di accesso all'assegno ordinario (la prestazione sostitutiva della cassa integrazione per i lavoratori del settore). In particolare è stato eliminato il cd. tetto aziendale con la previsione però che qualora un datore di lavoro acceda ripetutamente all’assegno ordinario, il Comitato possa dare la precedenza all’accoglimento delle richieste presentate per la prima volta da altri datori di lavoro. E' stato, inoltre, cancellato l'incremento all'8% del contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro ove l'assegno ordinario abbia una durata superiore a 13 settimane nel biennio. Pertanto, in caso di ricorso all’assegno ordinario del Fondo per sospensioni o riduzioni di lavoro (anche oltre le 13 settimane), il datore di lavoro è chiamato a versare il contributo addizionale nella misura del 4% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
Programmi formativi
Infine sono state fornite istruzioni per l'accesso ai contributi al finanziamento di programmi formativi da erogare nel quadro di processi di qualificazione del personale volti al miglioramento organizzativo, all'accrescimento delle competenze dei lavoratori, alla riconversione e riqualificazione del personale e nel quadro di procedimenti di riorganizzazione aziendale. L'accesso a tali contributi è subordinato alla comunicazione preventiva al Fondo della data di avvio, della durata, degli addetti coinvolti e dei contenuti dei programmi formativi per i quali si richiede il contributo.
Documenti: Circolare Inps 156/2020