Il superamento dei predetti trattamenti deve fare, tuttavia, i conti con l'innovata possibilità per le regioni di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto 83473/2014, per finanziare interventi in deroga sino al 50% delle risorse attribuite alle Regioni e Province Autonome prevista dal decreto legislativo 24 settembre 2016 n.185, il decreto contenente i correttivi al cd. Jobs Act, rispetto al 5% previsto in passato. Essendoci più risorse disponibili per gli interventi in deroga il Ministero del Lavoro ha aperto con la Circolare 34/2016 dello scorso 4 novembre, pertanto, anche alla possibilità per le regioni di destinare i fondi che residuano anche per finanziare provvedimenti concessori aventi effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31 dicembre 2016.
Ammortizzatori sociali che hanno avuto inizio nel 2016
In particolare l'Inps conferma che le Regioni e Province autonome – nell’ambito delle risorse finanziarie attribuite nei limiti del 50% – di concedere, anche dopo la data del 31 dicembre 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga che hanno inizio entro la fine dell’anno 2016.
Ammortizzatori sociali in deroga con decorrenza successiva al 2016
Del pari le Regioni e Province autonome possono utilizzare le predette risorse per la concessione di ammortizzatori in deroga, anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Al riguardo l'Inps precisa che la concessione di cassa integrazione guadagni in deroga potrà interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi – cioè senza soluzione di continuità – alla fruizione di precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o di cassa integrazione guadagni straordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016.
Parallelamente, la concessione di trattamenti di mobilità in deroga potrà interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi – cioè senza soluzione di continuità – alla fruizione di precedenti trattamenti di mobilità ordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, non potrà essere concessa mobilità in deroga, con inizio del trattamento nell’anno 2017, a coloro i quali hanno terminato, sempre nell’anno 2017, un ammortizzatore ordinario diverso dalla mobilità.
Termine per l'adozione delle delibere regionali
L'Inps riassume, infine, i termini per le decretazioni da parte delle Regioni e Province autonome per i trattamenti in deroga come già individuate nella circolare ministeriale n.34. In particolare entro e non oltre il 30 novembre 2016 le Regioni e Province autonome possono adottare i decreti di concessione relativi a periodi di competenza delle annualità 2014 e 2015. Entro il 31 dicembre 2017 devono essere adottati i provvedimenti di concessione di trattamenti che hanno inizio entro la fine dell’anno 2016. Mentre quelli che hanno ad oggetto la concessione di trattamenti che hanno inizio e termine nell'anno 2017 devono essere adottati entro il 31 dicembre 2016 purchè consecutivi come detto al termine delle integrazione salariali ordinarie (cig e mobilità).
Documenti: Circolare 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro; Circolare Inps 217/2016