Lavoro Nero, Al via il versamento dei contributi per chi ha aderito alla sanatoria

Nicola Colapinto Sabato, 12 Settembre 2020
L'Ente di Previdenza detta gli obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro che hanno aderito alla sanatoria sul lavoro sommerso.
Via libera al versamento della contribuzione obbligatoria da parte dei datori di lavoro che hanno fatto ricorso alla recente sanatoria sul lavoro sommerso (scaduta lo scorso 15 agosto 2020). Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 101/2020 pubblicata l'altro giorno in cui spiega che tutti i datori di lavoro, ad eccezione del lavoro domestico, dovranno attivarsi entro 30 giorni, cioè entro l'11 Ottobre 2020.

I chiarimenti riguardano i datori di lavoro che hanno fatto ricorso alla sanatoria sul lavoro sommerso (Art. 103 del DL 34/2020) dichiarando la volontà di assumere cittadini extraUE presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani, comunitari o stranieri prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste. Come noto la domanda di emersione andava presentata all'Inps per i cittadini italiani ed europei oppure allo sportello unico per l'immigrazione le istanze dei datori di lavoro che riguardano i lavoratori ExtraUe.

Obblighi contributivi

L'Inps spiega che il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi per i lavoratori regolarizzati con queste decorrenze: 1) 19 maggio (entrata in vigore dl n. 34/2020) per dichiarazioni di sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di europei; 2) inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico immigrati per le sanatorie dei lavoratori Extraue, se il rapporto è stato instaurato successivamente alla presentazione dell'istanza ma prima della definizione della procedura di emersione.

Settore agricolo

Il datore di lavoro che ha fatto istanza d'emersione per operai agricoli o lavoratori assimilati ha 30 giorni di tempo dalla pubblicazione della Circolare n. 101/2020 (quindi sino all'11 Ottobre 2020) per richiedere l'apertura di una posizione contributiva dedicata a tali lavoratori. Per ciascuna istanza d'emersione fatta all'Inps, inoltre, il datore di lavoro deve inviare la CO d'assunzione (Unilav) nello stesso termine di 30 giorni. Dalla data di comunicazione dell'Inps dell'avvenuta apertura della posizione contributiva, inoltre, il datore di lavoro deve inviare i flussi Uniemens relativi ai periodi regolarizzati, sempre entro 30 giorni, ovvero, se successivi, entro i termini ordinari di presentazione (ultimo giorno del mese successivo a quello del periodo di riferimento)

Lavoro domestico

Per i rapporti di lavoro già in corso alla presentazione dell'istanza di emersione, l'Inps procederà, invece, d'ufficio all'iscrizione del rapporto di lavoro domestico e ad attribuire un codice provvisorio. Quindi invierà al datore una comunicazione con le istruzioni sul pagamento dei contributi, tramite «Avviso di pagamento pagoPA», senza aggravio di somme aggiuntive. L’iscrizione d’ufficio avverrà sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro con l’istanza di emersione inoltrata all’Istituto e sulla base dei dati comunicati all’Istituto dal Ministero dell’Interno a seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.

Lavoro non agricolo

Infine, i datori di lavoro non domestici, che non impiegano operai agricoli, per ciascuna istanza di emersione fatta all'Inps, devono inviare la CO di assunzione (Unilav) sempre entro il termine dell'11 Ottobre 2020. Entro lo stesso termine, inoltre, devono richiedere alla sede Inps competente per territorio l'apertura di apposita matricola aziendale, attivata la quale devono procedere, entro 30 giorni, all'invio dei flussi Uniemens per i periodi di paga decorrenti dal 19 maggio e al versamento, tramite F24 (causale DM10), dei relativi contributi, senza aggravio di somme aggiuntive. Per gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi al mese di agosto e successivi si dovrà provvedere secondo le ordinarie scadenze.

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Documenti: Circolare Inps 101/2020

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