Dal 1° maggio la «CO» dei lavoratori occasionali andrà effettuata tramite la nuova applicazione internet messa a disposizione dal Ministero del Lavoro a partire da ieri. Non sarà, quindi, più possibile utilizzare il canale fax o email (non pec). Lo rende noto, tra l'altro, l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 573/2022 di ieri. Dal 1° maggio le comunicazioni inviate tramite e-mail saranno ritenute non valide e sanzionabili.
La «CO»
Dal 21 dicembre 2021 i committenti che operano in qualità di imprenditori sono tenuti a comunicare preventivamente all'ispettorato nazionale del lavoro l'attivazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale, ossia i lavoratori inquadrabili all'art. 2222 del codice civile. La comunicazione va effettuata con le stesse modalità previste per le «CO» del lavoro intermittente. Nelle more dell'adeguamento l'adempimento finora è stata fatto con l'invio di un'e-mail, non Pec. Da ieri, tuttavia, è stata rilasciata la nuova applicazione sul sito internet dedicato ai «Servizi Lavoro» (cliclavoro), accessibile con SPID e CIE.
Periodo Transitorio
Ebbene l'Inl spiega che sino al 30 aprile si può ancora assolvere la «CO» tramite email. Dal 1° maggio, l'unico canale sarà quello telematico. Di conseguenza, non saranno ritenute valide, e quindi sanzionabili, le «CO» a mezzo e-mail. Si ricorda che la sanzione prevista varia da 500 a 2.500 euro per lavoratore (senza diffida).
L'Inl ribadisce, infine, che la «CO» va fatta prima dell'inizio della prestazione come si desume dalla lettera d'incarico. Tra l'altro va indicato il «termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio», scegliendo fra tre ipotesi: entro 7, entro 15 o entro 30 giorni. L'Inl ricorda che, nel caso in cui l'opera o servizio non sia compiuto nel tempo indicato, diventa necessario fare una nuova «CO».