Più spazio alle prestazioni occasionali. Dal 1° gennaio 2023 famiglie e imprese potranno far ricorso rispettivamente al cd. «Libretto Famiglia» o al «Contratto di Prestazione Occasionale» nei limiti di 10 mila euro di compensi annui (non più 5.000€) con riferimento alla totalità dei prestatori. Il contratto di prestazione occasionale potrà essere utilizzato dai datori di lavoro che impiegano sino a 10 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (non più cinque) e le aziende alberghiere e turistiche potranno utilizzarlo per assumere qualsiasi lavoratore senza più i limiti soggettivi stabiliti dalla normativa passata (giovani con meno di 25 anni, pensionati, disoccupati o percettori di prestazioni di sostegno al reddito). Stop invece all’utilizzo nel settore agricolo per il quale si passa ad una disciplina semplificata. Sono le principali novità diffuse dall’Inps nella Circolare n. 6/2023 con la quale recepisce le modifiche all’articolo 54-bis del Dl n. 50/2017 contenute nella Finanziaria 2023.
Prestazioni Occasionali
Il legislatore ha previsto due diversi regimi per le prestazioni occasionali: uno a favore delle sole famiglie (cioè soggetti senza partita Iva) per il tramite del cd. «Libretto Famiglia»; l'altro dei soggetti «non famiglie» (imprese, professionisti, in genere cioè titolari di partita Iva comprese le Pa) attraverso il «contratto di prestazione occasionale». I due regimi hanno una disciplina comune ad iniziare dal fatto che i compensi sono erogati dall’Inps attraverso una piattaforma informatica dell’Inps presso la quale utilizzatori e prestatori hanno obbligo di registrarsi.
I limiti
Il ricorso alle prestazioni occasionali (sia per le famiglie che non) è soggetto a determinati limiti economici per anno civile:
- a) per ciascun prestatore, in riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi d'importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per le prestazioni complessivamente rese da ciascun prestatore, in favore di uno stesso utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
- c) per ciascun utilizzatore, in riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi d'importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.
Per l'ultima condizione, è previsto che possano essere calcolati in misura del 75% (cioè con lo sconto del 25%) i compensi dei seguenti soggetti:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni d'età, se regolari studenti, anche universitari;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
La Finanziaria, spiega l’Inps, ha rivisto al rialzo il primo limite, quello complessivo per ciascun utilizzatore (famiglia o impresa che sia): dal 1° gennaio 2023 è stato portato da 5.000 a 10.000€. Non ci sono state modifiche per quanto riguarda gli altri aspetti.
Ampliato il limite dimensionale
La disciplina previgente prevedeva un divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale agli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di cinque dipendenti assunti a tempo indeterminato (otto per le imprese alberghiere e strutture ricettive del settore turismo). Questo limite, spiega l’Inps, dal 1° gennaio 2023 è stato innalzato a dieci e vale anche per il settore alberghiero/turistico.
Imprese Alberghiere
Sino allo scorso anno le imprese alberghiere e strutture ricettive del settore turismo potevano assumere con il contratto di prestazione occasionale solo prestatori «fragili» cioè: pensionati, studenti con età non superiore a 25 anni; disoccupati; titolari di prestazioni di sostegno al reddito. Dal 1° gennaio 2023, spiega l’Inps, il limite viene meno. Le aziende del settore, al pari di qualsiasi altro datore di lavoro che fa ricorso al contratto di prestazione occasionale, potranno impiegare anche lavoratori non appartenenti alle suddette categorie.
Rimane fermo l’obbligo, per tale categoria di aziende, di effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali – almeno un’ora prima l’inizio della prestazione stessa - mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura dell’Istituto, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.
Settore agricolo
Infine l’Inps spiega che la Finanziaria 2023 ha abrogato tout court dal 1° gennaio 2023 il ricorso al contratto di prestazione occasionale per le imprese del settore agricolo. Nella disciplina previgente le imprese del settore agricolo potevano utilizzarlo per impiegare pensionati, studenti con età non superiore a 25 anni, disoccupati e titolari di prestazioni di sostegno al reddito a condizione di non essere iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Al suo posto la Finanziaria ha previsto forme «semplificate» di lavoro occasionale a tempo determinato (art. 1. Co. 344-354 della legge n. 197/2022) per il biennio 2023-2024 sulle quali l’Inps si riserva un’apposita circolare attuativa nei prossimi tempi per gli aspetti di propria competenza.
Documenti: Circolare Inps 6/2023