Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici e, in quanto tali, sono esonerate dall’obbligo di contribuzione per le assicurazioni non pensionistiche. A fronte di diverse richieste di chiarimenti da parte delle sedi territoriali in difficoltà nell’attività di riscossione, l’INPS interviene a sedare ogni dubbio con il messaggio n. 2900/2022 l’INPS con un riepilogo delle regole applicabili a tali soggetti e chiarendone l’inquadramento previdenziale.
Si ricorda, a riguardo, che, l’articolo 6 della legge n. 84/1994, è stato novellato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 169/2016, istituendo quindici Autorità di sistema portuale (AdSP), aventi natura di enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, sostituendo le precedenti autorità portuali.
Maternità e malattia
Le AdSP sono esonerate dall’obbligo di versamento della contribuzione relativa alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità. In quanto pubblica Amministrazione e in qualità di datore di lavoro i trattamenti sono interamente a carico del datore di lavoro e non a carico dell’INPS che, per tale ragione, non può porre in atto alcuna riscossione (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e l’art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).
Disoccupazione
Stesso discorso vale per il finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. La natura accertata di ente pubblico determina l’obbligo contributivo in capo alle AdSP per i soli dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (e non anche a tempo indeterminato). Nei loro confronti le Autorità sono tenute al versamento contributo ordinario (1,31% + 0,30%), con esclusione, quindi, del contributo addizionale (1,40%).
Cuaf e TFR
Idem per gli assegni familiari e per il finanziamento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. In quanto enti pubblici non economici per le AdSp opera l’esonero sia dall’applicazione della normativa della Cassa unica assegni familiari (CUAF) sia dal versamento della contribuzione al fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto ancorché il TFR dei propri dipendenti sia soggetto alla disciplina di cui all’articolo 2120 del codice civile. Le AdSP sono pure escluse dall’obbligo di finanziamento del fondo di integrazione salariale (FIS) in quanto pubbliche amministrazioni.
Fondo Tesoreria
L’INPS chiarisce, infine, che ai lavoratori assunti dalle AdSP si applica la regolamentazione civilistica dei rapporti di lavoro: le Autorità sono tenute a versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, qualora sussistano i presupposti che determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo. Si tratta delle condizioni illustrate nella risalente circolare n. 70/2007 secondo cui le allora Autorità portuali – ora AdSP- con media occupazionale superiore a 50 addetti erano tenute al versamento delle quote di TFR al Fondo, in quanto i rapporti di lavoro dei dipendenti erano regolamentati secondo la normativa di diritto comune, incluso l’articolo 2120 del codice civile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto. Obbligo che permane anche nei confronti delle neonate AdSP.
Al di sotto del requisito dimensionale, l’obbligo contributivo persiste solo nei confronti dei lavoratori già alle dipendenze di Autorità portuali con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria che sono passati, a seguito della novellata disciplina, alle dipendenze delle AdSP.
Documenti: Messaggio Inps 2900/2022