Blocco dei licenziamenti: dove persiste
In sostanza da oggi la Cassa Covid ed il divieto di licenziamento per motivi economici sopravvive sino al 31 ottobre 2021 nei seguenti settori: 1) piccole imprese destinatarie dell'ASO, della CIGD Covid e della CISOA (cioè quelle che non rientrano nella normativa delle integrazioni salariali ordinarie) a prescindere dalla fruizione dei predetti ammortizzatori; 2) le aziende che rientrano nei codici ateco 13, 14 e 15 cioè industrie tessile; confezione articoli abbigliamento; confezione articoli pelle/pelliccia; fabbricazione di articoli in pelle e simili. Nei confronti di queste ultime l'articolo 4 del dl n. 99/2021, innovando rispetto alla precedente disciplina, conferma il blocco dei licenziamenti garantendo la proroga della Cassa Covid di altre 17 settimane sino al 31 ottobre 2021 a favore dei lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2021 (non è previsto il versamento di alcun contributo addizionale).
Altre imprese
Per le altre imprese torna la libertà di licenziare anche se con un temperamento rispetto alla disciplina ordinaria. Infatti se l'azienda presenta domanda di cassa integrazione ordinaria, cioè ai sensi del dlgs n. 148/2015 (quindi no Covid), non si applica il contributo addizionale sino al 31 dicembre 2021 e sussiste il divieto di licenziamento per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021. Inoltre il dl n. 99/2021 riconosce un trattamento di CIGS a favore dei datori di lavoro che non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria per un massimo di 13 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2021 nei limiti di 351 milioni di euro. Anche ai datori che fanno ricorso al predetto trattamento viene inibita la facoltà di licenziare per la durata del trattamento di CIGS fruito entro il 31 dicembre 2021.
Le deroghe
Resta confermata la disciplina attuale secondo la quale i predetti divieti non operano se:
1) il licenziamento è motivato dal venir meno del soggetto imprenditoriale: a) per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c); b) in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
2) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Ai lavoratori coinvolti dall'accordo, in deroga ai requisiti normativamente previsti, viene riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi) (cfr: messaggio Inps n. 4464/2020)
Documenti: Dl n. 99/2021