La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha consentito alle regioni di destinare le risorse avanzate per il finanziamento dei trattamenti di cig e mobilità in deroga, alla concessione, senza soluzione di continuita', di un trattamento di mobilità in deroga per una durata massima di 12 mesi nei confronti dei lavoratori che al 1° gennaio 2017 risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. L'attivazione del piano è possibile a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per tutelare, tuttavia, le aspettative dei lavoratori coinvolti nelle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, il predetto articolo 25-bis del Dl 136/2018 ha disposto, in via eccezionale, e solo con rifermento ai lavoratori di queste aree industriali la concessione del trattamento di mobilità in deroga anche a coloro che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. Abbracciando cioè anche chi ha esaurito l'ammortizzatore sociale prima del 1° gennaio 2017.
Alla luce della novità normativa introdotta dal citato articolo 25-bis, l'Inps precisa che le indicazioni fornite con la circolare n. 159/2017 risultano pertanto superate esclusivamente con riferimento ai trattamenti di mobilità in deroga destinati ai lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela.
La trasmissione all’INPS dei provvedimenti di concessione regionali avverrà esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP), utilizzando il numero di decreto convenzionale “18999”. In considerazione dell’obbligo per l’Istituto di procedere con il monitoraggio delle risorse erogate, non sarà consentito il pagamento di decreti inviati con modalità diverse. Gli operatori delle Strutture territoriali, nel liquidare la prestazione ai predetti lavoratori, dovranno controllare che il nominativo risulti tra i beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga non più alla data del 1° gennaio 2017, ma alla data del 31 dicembre 2016.