Qualora la durata della NASpl con il normale sistema di calcolo risulti inferiore alla durata ottenuta senza scomputare dal quadriennio di riferimento i periodi di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni di disoccupazione ordinaria (anche a requisiti ridotti), ad Aspi e a MiniAspi 2012 fruite negli ultimi quattro anni, la durata della prestazione viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI così corrisposta non può superare il limite massimo di quattro mesi. L'Inps precisa che questo beneficio si rivolge, pertanto, come già anticipato da PensioniOggi.it, in particolare agli stagionali che abbiano almeno 24 settimane contributive che hanno dato luogo ad ASpI, Disoccupazione Ordinaria, con Requisiti Ridotti o Mini-Aspi 2012 comprese nell'ultimo quadriennio. In sostanza se la contribuzione che ha dato luogo, nell’ultimo quadriennio, alle prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, con requisiti ridotti, ASpI o mini-ASpI 2012 ammonta ad almeno ventiquattro settimane il lavoratore potrà godere di un mese in più di indennità NASpI entro un massimo di 4 mesi (120 giorni o 20 settimane).
Il beneficio in questione riguarda i soli lavoratori con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali (si veda la tavola sottostante) che abbiano perso involontariamente il posto di lavoro nel corso del 2016. Una disposizione che, ricorda l'Inps, si pone in continuità alla previsione normativa del 2015 inerente al meccanismo di calcolo relativo agli eventi di disoccupazione del periodo dal 1 maggio al 31 dicembre 2015 per questi lavoratori. Le attività economiche di interesse che possono godere della suddetta agevolazione, precisa l'Inps, sono quelle già individuate con la Circolare Inps 194/2015 integrate con l’introduzione dei CSC 40405 e 40407 associati al codice ATECO 56.10.30 – “Gelaterie e pasticcerie”.
Nonostante il correttivo appena esposto si resta, comunque, distanti dai benefici che erano riconosciuti in passato con la vecchia DSO o ASpi. In base alla normativa vigente fino al 2014 infattii lavoratori stagionali, a fronte di un rapporto di lavoro della durata di 6 mesi nell’anno erano in grado di percepire, nello stesso anno, altrettanti mesi di prestazione di disoccupazione. La NASpI, in vigore da maggio 2015, ha allineato più strettamente la durata delle prestazioni all’anzianità contributiva del lavoratore. Con le nuove regole una volta che la Naspi andrà a pieno regime senza la presenza di ulteriori correttivi un lavoratore stagionale che ha lavorato 6 mesi nell’anno può percepire, nello stesso anno, una indennità pari a 3 mesi.
Approfondimenti: Lo strumento per simulare la durata e l'importo della Naspi