Com'è noto l'AdR consiste in un voucher riconosciuto dall'Anpal in relazione al profilo di occupabilità del lavoratore da spendere presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza personalizzata per la ricerca di occupazione. La misura originariamente era prevista a favore dei soli disoccupati percettori della Naspi da oltre 4 mesi, il dl n. 4/2019 l'aveva poi sospesa sino al 2021 per includervi, in luogo dei disoccupati con Naspi, i beneficiari dell'RdC (cd. AdRdC). Specifiche disposizioni avevano, inoltre, riconosciuto l'AdR anche a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria (cd. AdRCigs) con la possibilità, peraltro, di richiedere l'erogazione anticipata in presenza di crisi o riorganizzazione aziendale all'esito di un accordo sindacale (art. 24-bis, co. 1 del dlgs 148/2015).
Assegno di ricollocazione per disoccupati
La legge di bilancio per il 2021 dispone che nelle more dell’istituzione del Programma GOL e nel limite di 267 mln di euro per il 2021, l'AdR sia riconosciuto, oltre che ai beneficiari dell'RdC o di CIGS, dal 1° gennaio 2021 anche ai soggetti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso con collocazione in cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività (ex art. 44 del dl n. 109/2018 che l'articolo 1, co. 278 della legge n. 178/2020 ha esteso anche nel 2021 e nel 2022) e ai percettori di NASpI o DIS-COLL da oltre 4 mesi. Con riferimento a questi ultimi, pertanto, vengono inclusi non solo i lavoratori dipendenti disoccupati ma anche i collaboratori iscritti alla gestione separata dell'Inps: conseguentemente, viene soppresso il comma 7 dell’art. 9 del D.L. 4/2019 che aveva sospeso sino al 31 dicembre 2021 l’erogazione di tale assegno in favore dei percettori di NASpI. Si prevede, infine, che l'ADR non possa essere erogato ove al termine della fruizione di CIGS, NASPI e DIS-Coll gli interessati abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento.