Come noto, infatti, sino ad oggi il pagamento degli assegni straordinari per il personale in questione è avvenuto con le risorse economiche delle sei assegnazioni derivanti dall’avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza dei dipendenti esattoriali, ai sensi dell’articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del D.M. 13 novembre 2002. In considerazione delle risultanze del bilancio preventivo del predetto Fondo di solidarietà per l’anno 2019, dalle quali emerge che le somme accantonate nel fondo non sono sufficienti a far fronte al fabbisogno di copertura del contributo straordinario, occorre dare applicazione alla disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 95439, di adeguamento del Fondo di solidarietà del settore dei tributi erariali alla disciplina dettata in materia di Fondi di solidarietà dal decreto legislativo n. 148/2015, il quale stabilisce che “qualora tali risorse dovessero risultare insufficienti, provvederà ogni singolo datore di lavoro esodante, o subentrante nei rapporti giuridici del datore di lavoro esodante, al versamento del contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015”. Ne consegue che, in via prudenziale, a partire dalla rata relativa al mese di febbraio 2019, il contributo straordinario, dovuto in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari e della contribuzione correlata, deve essere versato dalle aziende.
In particolare, per quanto riguarda il pagamento dell'assegno straordinario, secondo le istruzioni fornite nella Circolare Inps 6/2017 i datori di lavoro dovranno versare la relativa provvista al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni.