La questione
Come noto la destinazione del Tfr maturando al fondo complementare è una scelta del lavoratore che può decidere se lasciare la liquidità nell'impresa (e riscuoterla per intero alla fine della carriera lavorativa con le consuete modalità) o se metterla nel fondo pensione per ottenere una rendita pensionistica integrativa della pensione pubblica obbligatoria. Prima della legge sulla concorrenza il trasferimento del Tfr avveniva però sempre per intero. In sostanza il lavoratore aveva solo due alternative: o trasferire l'intera quota del TFR maturando nel fondo di previdenza complementare o lasciarla all'azienda e riceverla una volta cessato il rapporto di lavoro. La legge sulla concorrenza - modificando l'art. 8, comma 2, del dlgs n. 252/2005 - ha stabilito, quindi, che gli accordi collettivi possano decidere quanta parte del Tfr maturando possa essere destinata alla previdenza complementare e quanta lasciarne in azienda in modo da superare le resistenze dei lavoratori connesse alla perdita integrale di tale forma di liquidità soprattutto nelle aziende di piccole dimensioni. La novità, dunque, consente alle fonti istitutive dei fondi pensione, di fissare la percentuale minima del tfr da destinare alla pensione integrativa, tra zero e il 100%. In assenza di indicazioni da parte della contrattazione collettiva circa la quota destinata alla previdenza complementare, il conferimento continua acorrispondere al 100% del Tfr annualmente maturato.
La novità ha richiesto l'aggiornamento della modulistica con riguardo ai lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2006, per i quali è prevista la compilazione del «modulo TFR 2» entro sei mesi dall'assunzione. Il modulo è stato aggiornato dal decreto 22 marzo 2018 che ha previsto, appunto, la possibilità di indicare in quota percentuale l'ammontare di tfr da destinare al fondo pensione. Resta inteso che in mancanza di una scelta esplicita da parte del lavoratore (adesione o non adesione) entro sei mesi dall'assunzione opera il meccanismo del silenzio-assenso (cosiddetta adesione tacita): il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro o, se il contratto individua più fondi, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti.