I periodi di aspettativa per mandato elettorale
La questione riguarda il riconoscimento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche. L'articolo 38 della legge 488/1999 prevede, infatti, che se in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, questi soggetti sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota aggiuntiva a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica.
La norma, in sostanza, impone all'eletto di versare un contributo (entro il 30 Ottobre) pari di regola al 9,19% della retribuzione imponibile percepita prima della sospensione dal lavoro al fine di ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici del periodo di aspettativa non retribuita nella gestione previdenziale presso la quale risultava iscritto al momento della nomina. In caso di mancato versamento della quota l'assicurato perde la copertura figurativa del periodo di mandato elettorale.
La mancata maturazione del vitalizio
Presupposto per la sussistenza dell’obbligo del versamento della quota aggiuntiva è che, in ragione dell’elezione o della nomina, il soggetto “maturi il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione”. L'Inps passa quindi in rassegna gli effetti sul versamento della quota aggiuntiva a carico nell'eletto nel caso in cui questi non possa conseguire, per sua volontà o meno, il vitalizio a carico della Regione. A seguito delle varie riforme negli ultimi anni in molti consigli regionali è stato, infatti, abrogato l'istituto del vitalizio o ne è stato mutato il sistema di calcolo dello stesso (da retributivo a contributivo o si è provveduto a concedere un trattamento di previdenza complementare). Restava pertanto dubbia, in questi casi, la validità della norma di cui all'articolo 38 che subordinava la copertura figurativa alla corresponsione della contribuzione aggiuntiva da parte del consigliere regionale o dell'assessore regionale.
L'Inps precisa prima di tutto che il versamento della quota aggiuntiva a carico dell'eletto non viene meno in caso di sostituzione del vitalizio con un trattamento di tipo misto, contributivo o a carico di una forma di previdenza complementare. In quanto in questi casi il soggetto matura comunque una prestazione in virtu' dell'incarico e, quindi, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 38.
Soppressione o rinuncia al vitalizio
Nel caso, invece, in cui la Regione abbia soppresso del tutto l'erogazione del vitalizio la contribuzione figurativa può essere accreditata senza l’onere del versamento della “quota aggiuntiva a carico del lavoratore. Poiché per ciascun anno l’organo di appartenenza dell’incaricato deve versare all’INPS la quota del lavoratore entro il 30 ottobre dell’anno successivo, restano dovute, e se versate non possono essere restituite, le quote a carico scadute sotto la vigenza del “regime assicurativo regionale” abrogato, anche nell’ipotesi in cui i contributi pregressi versati “nel regime assicurativo regionale” siano restituiti all'interessato.
Ad esempio se la Regione abroga il vitalizio il 7 maggio 2016 la quota aggiuntiva viene meno dal 1° gennaio 2015 a prescindere dalla circostanza se al consigliere vengono restituiti o meno i contributi pregressi. Da tale periodo la contribuzione figurativa viene riconosciuta senza più necessità del versamento aggiuntivo. Mentre quella relativa agli anni precedenti, se versata, non può essere restituita all'interessato.
Se la norma regionale fa, invece, salvi i contributi che risultino versati al 7 maggio 2016 (non lasciando, pertanto, completamente scoperto il consigliere ai fini della concessione del vitalizio o di una prestazione pensionistica) la quota aggiuntiva sarà dovuta, invece, anche per i periodi tra il 1° gennaio 2015 ed il 6 maggio 2016 in quanto in questo periodo il consigliere è validamente assicurato ai fini di un vitalizio/pensione nell’ambito del “regime assicurativo regionale”. Stesse regole si applicano nel caso in cui il consigliere esercita il diritto alla rinuncia del vitalizio in ossequio alle norme regionali.
Documenti: Circolare Inps 72/2018